Mobilità. Trasferimento da sostegno a comune, Anief: pre-ruolo valido ai fini del computo del quinquennio
I titolari su posto di sostegno, com'è noto, non possono chiedere il trasferimento, come anche l'assegnazione provvisoria, su posto comune se non dopo aver svolto 5 anni di servizio di ruolo sul citato posto di sostegno. L'Anief si batte da tempo al fine di far valere, ai fini del superamento del quinquennio, anche il servizio pre-ruolo, tesi accolta dal Tribunale del Lavoro di Cuneo.
I titolari su posto di sostegno, com'è noto, non possono chiedere il trasferimento, come anche l'assegnazione provvisoria, su posto comune se non dopo aver svolto 5 anni di servizio di ruolo sul citato posto di sostegno. L'Anief si batte da tempo al fine di far valere, ai fini del superamento del quinquennio, anche il servizio pre-ruolo, tesi accolta dal Tribunale del Lavoro di Cuneo.
Riportiamo di seguito il comunicato inviatoci in merito dal giovane sindacato.
Anief – Dopo l'infinita serie di errori sull'attribuzione della sede/ambito ai docenti che hanno partecipato alla mobilità 2016, si abbatte sul MIUR anche la decisione del Tribunale del Lavoro di Cuneo, che, con un'ordinanza emanata ieri d'urgenza che dà pienaragione al nostro sindacato, ha dichiarato il diritto di una docente a “partecipare alle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organicodell’autonomia e al riconoscimento, a tale fine, del servizio da ella prestato sul ruolo di sostegno precedentemente all’assunzione a tempo indeterminato” ordinando all’Amministrazione scolastica di adottare tutti gli atti conseguenti.
Gli Avvocati Patrizia Gorgo, Ida Mendicino, Walter Miceli e Fabio Ganci ottengono una pronuncia esemplare che riconosce l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo già prestato sul medesimo posto ai fini del superamento del quinquennio di permanenza suposti di sostegno prima di poter richiedere il trasferimento su posti di tipo curricolare.
La mobilità 2016, dunque, per come prospettata dal MIUR, subisce un altro duro colpo con l'azionelegale promossa dal nostro sindacato che si prefiggeva lo scopo di far riconoscere pari dignità al servizio prestato su posti di sostegno concontratti di lavoro a tempo determinato rispetto a quello prestato dopo la nomina in ruolo nel pieno rispetto del diritto comunitario. Il Tribunale delLavoro di Cuneo ha dato piena ragione ai legali Anief ritenendo “censurabile, alla luce del diritto dell’Unione Europea, una norma che ai fini dellavalutazione del possesso del requisito della permanenza quinquennale nel ruolo di sostegno fosse interpretata nel senso di escludere da tale valutazione ilservizio prestato in tale ruolo precedentemente all’immissione in ruolo”.
Sono centinaia i ricorsi dal medesimo tenore e in attesa di decisione depositati dai legaliAnief presso i tribunali del lavoro di tutta Italia; se, nel rispetto delle direttive eurounitarie, verrà riconosciuto il diritto a far valere anche ilperiodo di precariato ai fini della valutazione del raggiungimento dei cinque anni di servizio sul sostegno, le procedure di mobilità attuate dal Ministerodell'Istruzione dovranno subire ulteriori rettifiche e da Viale Trastevere dovranno ammettere di aver posto in essere un'operazione basata su parametriopinabili e, in alcuni casi, del tutto illegittimi.
Il nostro sindacato, inoltre, si è già attivato per tutelare quanti non hanno ottenuto iltrasferimento richiesto rilevando degli illeciti nella procedura di assegnazione della sede/ambito richiesto e ricorda a tutti i docenti che intendono far valere i propri diritti sul trasferimento imposto dal Ministero dell’Istruzione senza ledovute informazioni ed il rispetto della normativa vigente sulla mobilità, che possono scrivere a [email protected]. Rimane propedeutico, in ogni caso, fare domanda di accesso agli atti e proporre all’amministrazione di competenza il tentativo di conciliazione (da attuare presso l’ambitoterritoriale a cui si è presentata la domanda di trasferimento): scarica qui il il modello per contestare gli esiti dei trasferimenti.
12 agosto 2016
Ufficio Stampa Anief
www.anief.org