La mobilità scuola docenti sarà sull’organico dell’autonomia: criteri per la sua determinazione e consistenza numerica per il triennio 2016-18

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La mobilità per il prossimo anno scolastico, sia i trasferimenti che i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, sarà, come stabilito dal comma 108 della legge 107, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia che, come chiarisce il comma 68 della stessa legge 107, “comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”.

La mobilità per il prossimo anno scolastico, sia i trasferimenti che i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, sarà, come stabilito dal comma 108 della legge 107, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia che, come chiarisce il comma 68 della stessa legge 107, “comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”.

La determinazione e pubblicazione degli organici per l’a.s. 2016/17, risulta, quindi, di estrema importanza per tutti i docenti interessati e coinvolti nei movimenti, in quanto sarà sulle cattedre vacanti e disponibili negli organici che saranno disposti questi movimenti, sia su scuola che su ambito territoriale

Con l’emanazione del Decreto interministeriale del 28 aprile 2016, il MIUR ha esplicitato i criteri per la determinazione delle disponibilità per l’organico dell’autonomia per il triennio 2016 – 2018 e la relativa consistenza numerica distinta per ogni Regione.

Vengono forniti, quindi , chiarimenti e disposizioni in merito alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche

L’art.1 comma 1 chiarisce che “L'organico dell'autonomia triennale del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 è costituito da posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa. L organico è costituito su base regionale e nei limiti di spesa previsti dal comma 201 dell' art. 1 della legge 107/15”.

La consistenza delle dotazioni organiche nazionali e regionali, come stabilisce l’art.1 nei commi 2 e 3 del Decreto interministeriale, relativamente alla scuola dell'Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di I e II grado e per il sostegno, per il triennio scolastico 2016 – 2018, è quella riportata rispettivamente nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G, allegate al provvedimento ministeriale e ne costituiscono parte integrante.

Nello specifico:

la tabella A riguarda il contingente organico 2016 – 2018 e relativa ripartizione regionale per la scuola dell’Infanzia, per la quale si prevede un totale di 81.771 posti, comprensivo dei 610 posti assegnati per la generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall’art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n.311:

Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di

formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione

la tabella B riguarda il contingente organico 2016 – 2018 e relativa ripartizione regionale per la scuola Primaria, per la quale si prevede un totale di 196.707 posti, comprensivo dei 2550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall’art.7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n.53, anticipi previsti e disciplinati nel comma 4 dello stesso articolo:

Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza

comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004”

– la tabella C riguarda il contingente organico 2016 – 2018 e relativa ripartizione regionale per la scuola Secondaria I grado, per la quale si prevede un totale di 131.033 posti

– la tabella D riguarda il contingente organico 2016 – 2018 e relativa ripartizione regionale per la scuola Secondaria II grado, per la quale si prevede un totale di 191.616 posti, comprensivo dei 287 posti di Geografia determinati dall’integrazione di un’ora di insegnamento della disciplina (Geografia generale ed economica) in una delle classi del primo biennio degli Istituti Tecnici e Professionali, dove non è previsto l’insegnamento della materia, in attuazione dell’articolo 5 comma 1 del Decreto Legge 104/13 (cosiddetto Decreto Carrozza), secondo le Linee guida definite dal MIUR con il Decreto Ministeriale dell'11 settembre 2014

– la tabella E riguarda il contingente organico 2016 – 2018 e relativa ripartizione regionale per il Sostegno, per il quale si prevede un totale di 96.480 posti, comprensivo di 90.034 posti dell’organico di diritto e 6446 posti dell’organico di potenziamento

– la tabella F riguarda il contingente organico 2016 – 2018 e relativa ripartizione regionale per il Potenziamento dell’offerta formativa, per il quale si prevede un totale di 48.812 posti così ripartiti nei diversi ordini e gradi di istruzione: 18.133 per la scuola Primaria; 7206 per la Secondaria I grado; 23.473 per la Secondaria II grado, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. Per la regione Friuli V.G. sono inclusi 50 posti per la lingua slovena

– la tabella G riguarda il riepilogo delle dotazioni organiche dell’autonomia per il triennio 2016 – 2018 con relativa ripartizione regionale e distinzione delle diverse tipologie di posto: colonna A- posti comuni per i quali si prevede un totale complessivo di 601.126 posti; colonna B – posti di sostegno per i quali si prevede un totale complessivo di 96.480 posti; colonna C – posti di potenziamento per i quali si prevede un totale complessivo di 48.812 posti. La risultante è una dotazione organica complessiva per il triennio 2016 – 2018 di 746.418 posti

I posti sono, quindi, ripartiti in tre “gruppi” distinti in sintonia con quanto prevede il comma 63 della legge 107/15: “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa

Per ogni “gruppo” è stato assegnato un contingente alle diverse Regioni per i diversi ordini e gradi di scuola, e questi posti verranno a loro volta ripartiti alle provincie da parte degli USR , in seguito a consultazione con i sindacati, e, successivamente, assegnati alle singole scuole tenendo conto delle richiesta avanzate dalla stesse per costituire la previsione triennale dell’organico di diritto dell’autonomia come prevede il comma 64 della legge 107/15: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale

In base a quali criteri è stata determinata la consistenza degli organici per ogni Regione e per ogni istituzione scolastica?

Come stabilisce l’art.1 comma 2 del decreto interministeriale, la consistenza degli organici è stata determinata in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica rilevata dai dati presenti nell'anagrafe degli alunni, dalla relativa serie storica, con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana nonché tenendo conto del grado di densità demografica delle province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà territoriali.

Tali dotazioni organiche, inoltre, hanno tenuto conto, come indica il comma 3, “dell'articolazione e delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni e della distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi”

La quantificazione e ripartizione tra le Regioni, per i diversi ordini e gradi di istruzione, è stata effettuata, quindi, tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’anno scolastico 2015/16, delle previsioni sull’entità della popolazione scolastica riferita al periodo 2016 – 2018 così come rilevata dall’anagrafe degli alunni e dall’andamento della scolarità degli ultimi anni.

Per la definizione quantitativa degli organici e relativa ripartizione tra le Regioni rimane, quindi, sempre valido quanto disposto dal D.P.R. n.81/2009 nell’art.2 commi 2 e 3:

Comma 2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

a) alla previsione dell'entità' e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;

b) al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;

c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;

d) all'articolazione dell'offerta formativa;

e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;

f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

Comma 3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.

Il Decreto interministeriale, inoltre, stabilisce disposizioni specifiche per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Per la dotazione organica dell’istruzione secondaria si fa riferimento alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai Regolamenti di organizzazione emanati ai sensi dell’art.64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Utile chiarimento e precisazione per la scuola Secondaria II grado, viene fornito dal comma 5 dove si sottolinea che per l’a.s. 2016/17 la determinazione degli organici avviene ancora sulla base delle classi di concorso definite dal D.M. n. 39 del 10/08/1998, e sarà a partire dall’a.s. 2017/18 che verrà preso in considerazione, come riferimento per la determinazione degli organici, il D.P.R. 19/2016 riguardante la revisione delle classi di concorso.

L’organico di potenziamento dell’offerta formativa, come prevede l’art.1 comma 7 e come indicato nella tabella F, è determinato in base alla proiezione triennale degli alunni e alla previsione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche sulla base di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2016/17 da parte degli Uffici scolastici regionali.

Nell’art.4 del decreto interministeriale vengono fornite ulteriori disposizioni specifiche sull’organico di potenziamento delle diverse istituzioni scolastiche e nel comma 1 si fa riferimento oltre alla tabella F del decreto interministeriale sugli organici anche alla legge 107/2015: “L’organico di potenziamento comprende i posti comuni previsti dalla tabella l allegata alla legge 107/15”

In base al comma 2 del succitato articolo “Il Direttore generale di ciascun ufficio scolastico regionale assegnerà annualmente a ciascuna istituzione scolastica la dotazione dell'organico di potenziamento tenendo conto delle richieste formulate dalle scuole in ordine al piano triennale dell'offerta formativa, nei limiti dei posti istituiti con decreto dell’anno scolastico 2015/16 e tenuto conto del contingente dei posti di cui al successivo art.14 individuati nella propria regione

Si ritiene utile sottolineare che l’art.14 citato individua il personale impiegato sui progetti nazionali, come indicato nel comma 65 dell'art. 1 della legge 107/15 :“… Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale ….”.

L’articolo citato stabilisce che tale personale debba essere individuato nel limite massimo dell' 1,5% del totale dei posti di cui alla tabella F. L’individuazione di questo personale, all'interno dell'organico del potenziamento dell'offerta formativa di ciascuna Regione, deve avvenire con apposito decreto del MIUR, una volta definite le esigenze dei progetti attivati.

L’assegnazione dell’organico alle istituzioni scolastiche dovrà avvenire, in ogni caso, senza creare situazioni di esubero a livello regionale e nel rispetto dei contingenti annualmente autorizzati per l'assunzione di personale di ruolo

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