Mobilità. Quali posti spettano ai docenti che chiedono utilizzazione
I criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità per le utilizzazioni vengono determinati dalla contrattazione decentrata regionale, tenendo conto della disciplina (CM n. 34/2014) che detta le disposizioni concernenti la definizione degli organici e l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
I criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità per le utilizzazioni vengono determinati dalla contrattazione decentrata regionale, tenendo conto della disciplina (CM n. 34/2014) che detta le disposizioni concernenti la definizione degli organici e l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
Quindi, come recita l’art.1, comma 5 del CCNI:
…..prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
Il quadro complessivo di tutte le disponibilità, i cui criteri di definizione vengono determinati dagli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS, viene esplicitato nella sua composizione dall’art. 3 del CCNI che stabilisce, tra le disponibilità per le utilizzazioni, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, anche:
1 – i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010;
2 – tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli derivanti:
dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola;
dagli incarichi di presidenza;
dal part-time;
dai comandi, utilizzazioni e mobilità intercompartimentale
dalle quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni.
3 – i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali autorizzate anche in via sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale);
4 – i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento;
5 – l’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado; le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato; le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A – italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola.
Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
6 – Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità, che comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 30 comma 6 del C.C.N.I. sulla mobilità del 23.02.2015 e i posti in deroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
N.B. le utilizzazioni sono disposte senza distinzione di area discipliare. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area secondo quanto previsto dall'art. comma 1 del presente CCNI.
La copertura di tutte le disponibilità viene effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola con l’obiettivo di assicurare la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. (art. 3, comma 2 del CCNI)
A conclusione della contrattazione decentrata regionale e prima di avviare le operazioni di utilizzazione sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica, e su queste disponibilità verranno predisposte le utilizzazioni.