Mobilità insegnanti: la precedenza per il sovrannumerario trasferito d’ufficio
Precedenze e mobilità: parliamo dell'art. 7/1 punto IV del CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015.
Precedenze e mobilità: parliamo dell'art. 7/1 punto IV del CCNI sottoscritto il 23 febbraio 2015.
Analizziamo la precedenza di cui al punto IV personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel COMUNE di precedente titolarità.
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II), ovvero il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel COMUNE di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniori età.
Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili.
Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. Il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.
Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio
In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune.
Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate.
Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
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