Mobilità fase B, C e D: precedenza per il personale coniuge di militare o categoria equiparata: novità dell’autocertificazione. Cosa esprimere tra le preferenze
L’art 13 comma 1 del CCNI 2016 prevede la precedenza n. VI) per il PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
L’art 13 comma 1 del CCNI 2016 prevede la precedenza n. VI) per il PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
La normativa di riferimento
L’art 2 della Legge 29 marzo 2001, n. 86 citata dispone che Il coniuge convivente del personale di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all’atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.
Si riporta il testo dell'art. 17.
Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Art 13 comma 1 del CCNI 2016: precedenza n. VI) per il PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia.
Conclusa la FASE A provinciale, tale precedenza è valida nelle successive fasi B, C e D.
Perché la precedenza sia valida bisognerà che il docente alleghi al modulo – domanda online due autocertificazioni:
-
la dichiarazione di convivenza del coniuge;
-
il trasferimento avvenuto d’autorità (con tutti i dettagli).
La novità dell’autocertificazione anche per la dichiarazione del trasferimento di autorità del coniuge, che fino allo scorso anno invece doveva essere documentato in originale con dichiarazione rilasciata dall’Ufficio di appartenenza del militare, è stata inserita nell’O.M. 241/16:
“Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.”
ATTENZIONE: come prima preferenza nel modulo-domanda dovrà essere inserito l’AMBITO in cui è incluso il comune riferito alla sede nella quale è stato trasferito d’ufficio il marito (attualmente in servizio o all’atto del congedo).