Mobilità ed esigenze di famiglia: quando compilare lettera D

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Trasferimenti ed esigenze di famiglia: la lettera D nel riquadro esigenze di famiglia può essere compilata solo a determinate condizioni.

Trasferimenti ed esigenze di famiglia: la lettera D nel riquadro esigenze di famiglia può essere compilata solo a determinate condizioni.

La lettera D della tabella titoli “esigenze di famiglia” riguarda il comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti e può essere compilata nella domanda del trasferimento (in tutte le fasi) solo a determinate condizioni.

Un errore molto comune è infatti quello di compilare tale casella quando si fruisce della precedenza per assistenza al disabile (art 13 comma 1 punto V assistenza al figlio e al coniuge, assistenza al genitore solo fase B3).

Il docente che fruisce di tale precedenza contrassegnando l’apposita casella nel riquadro “precedenze”, compila automaticamente anche la lettera D del riquadro esigenze di famiglia attribuendosi ulteriori 6 pp.

In realtà tale casella ha altre caratteristiche. Vediamo quali.

Bisogna Indicare la provincia e il comune dove è necessario prestare la cura e l’assistenza:

– del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;

– ovvero il comune per prestare la cura e l’assistenza del figlio tossicodipendente;

– del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.

Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura; 

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo. 

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione

– Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

– La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

– L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

– Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

– L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

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