Mobilità. Docenti costretti per 5 anni nella provincia di immissione in ruolo chiedono l’abolizione del blocco

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – Il Coordinamento Docenti Uniti per l’abolizione del blocco quinquennale e l’Associazione Professione Insegnante chiedono al nuovo Parlamento un provvedimento che riveda la norma che impone il blocco quinquennale della mobilità per i neo-immessi in ruolo dal 1° settembre 2011. Il sindacato Anief agisce sul fronte legale. Le guide di Orizzonte Scuola per la presentazione della domanda di assegnazione della sede definitiva.

Lalla – Il Coordinamento Docenti Uniti per l’abolizione del blocco quinquennale e l’Associazione Professione Insegnante chiedono al nuovo Parlamento un provvedimento che riveda la norma che impone il blocco quinquennale della mobilità per i neo-immessi in ruolo dal 1° settembre 2011. Il sindacato Anief agisce sul fronte legale. Le guide di Orizzonte Scuola per la presentazione della domanda di assegnazione della sede definitiva.

Il vincolo di permanenza per 5 anni nella provincia di immissione in ruolo è regolato dall’art. 9 della Legge 106/2011: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

Esso ha sostituito l’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99 (che rimane valido per gli immessi in ruolo prima del 1° settembre 2011), di cui si richiede il ripristino "I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Sono più di 30.000 le famiglie interessate che chiedono un intervento urgente per "non riproporre una palese violazione dei diritto del fanciullo e dell’uomo all’unità familiare"

Il sindacato Anief spiega le motivazioni con le quali nei prossimi mesi verranno richiesti ai giudici del lavoro istanze cautelati per consentire nell’immediato ai lavoratori di riprendere i legami affettivi "Come la corte di Strasburgo, infatti, ha ricordato a più riprese, lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alla relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia (Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precisamente, §§ 105 e 112, et Sylvester, precisamente, § 70).

Per essere adeguate queste misure atte a riunire un genitore con il proprio figlio, ad esempio, devono essere prese rapidamente perché il passare del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore costretto ad allontanarsi da lui (Ignaccolo-Zenide, precisamente, § 102, Maire c. Portogallo, n, 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDH 2004-V, Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010). La violazione di questi obblighi a carico dello Stato viola apertamente l’art. 8 della Convenzione (Mihailova, precisamente, § 82), che tutela gli interessi superiori del fanciullo (Voleský c. Repubblica ceca, no 63267/00, § 118, 29 giugno 2004).

Non bisogna trascurare, infine, che in questo tema il carattere adeguato di una misura si giudica non tanto sull’accoglimento della domanda quanto sulla rapidità della decisione del giudice (Maire, precisamente, § 74, e Piazzi c. Italia, n. 36168/09 § 58, 2 novembre 2010).

Contestualmente chiederà se necessario il rinvio alla Consulta della legge 106/2011 per l’evidente violazione dell’art. 8 della Cedu."

Ricordiamo che l’obbligo quinquennale non sussiste per il personale neo immesso in ruolo con precedenze di non vedente, emodializzato, per cure mediche continuative, art. 21 e 33 comma 6 della legge n. 104/92 e per chi assiste il coniuge o figli disabili in situazione di gravità .

I figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità, hanno diritto a usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazione e assegnazione provvisoria) e non per i trasferimenti. [fonte SAB]

Mobilità: docenti neo immessi in ruolo, blocco quinquennale (per chi non vale), trasferimenti personale ATA per l’a.s. 2013/14

Mobilità docenti neo immessi in ruolo, la guida per richiedere la sede definitiva

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione