Mobilità, docenti su ambito ottengono sede senza chiamata diretta grazie ai giudici

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Nel mese di luglio avevamo riferito sull'ordinanza del TAR Lazio, che ha sospeso l'OM n. 241/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di presentare domanda di mobilità "su scuola" e agli idonei del concorso del 2012 di partecipare alla mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria (leggasi sede provvisoria), negando tali possibilità ai ricorrenti. 

Nel mese di luglio avevamo riferito sull'ordinanza del TAR Lazio, che ha sospeso l'OM n. 241/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di presentare domanda di mobilità "su scuola" e agli idonei del concorso del 2012 di partecipare alla mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria (leggasi sede provvisoria), negando tali possibilità ai ricorrenti. 

In sostanza, i ricorrenti, inseriti nelle GaE e quindi assunti nell'ambito delle fasi B e/o C del piano straordinario di immissione in ruolo,  hanno impugnato l'ordinanza ministeriale sia per il fatto che gli "immobilizzati" potevano essere trasferiti su scuola (se soddisfatti nel primo ambito indicato nella domanda di trasferimento interprovinciali), mentre gli stessi dovevano partecipare alla mobilità su ambito con conseguente chiamata diretta, sia per il fatto che gli idonei del concorso sarebbero rimasti nella provincia di assunzione con i posti accantonati, mentre gli stessi dovevano partecipare alla mobilità nazionale.

Come suddetto, il TAR ha sospeso l'ordinanza sulla mobilità 20016/17, in attesa del giudizio di merito fissato per il 20 ottobre.

Da quando abbiamo pubblicato la notizia, non avevamo avuto più informazioni in merito, chiedendoci cosa sarebbe successo. Apprendiamo in data odierna che l'ATP di Torino, in seguito alla diffida – presentata dall'avvocato di parte – a dare esecuzione all'ordinanza cautelare  del giudice amministrativo, ha attribuito a 7 ricorrenti la scuola di titolarità, in attesa del giudizio di merito, in provincia di Torino sottraendoli quindi alla chiamata diretta.

L'ordinare del TAR sembra riportare le procedure di mobilità e assegnazione della sede a quelle che erano le regole prima della 107: assunzione in ruolo provinciale (per i docenti delle GaE) e trasferimento su scuola a prescindere dall'anno di assunzione e dalla fase di mobilità.

Cosa succederà adesso? Quanti altri ricorrenti potrebbero vedersi riconosciuto il diritto di restare in provincia e su scuola? Dobbiamo certamente aspettare il 20 ottobre, intanto però potrebbero esserci diversi altri provvedimenti in ottemperanza alle ordinanze cautelari, con notevoli conseguenze sugli esiti di una mobilità, quella per il prossimo anno scolastico, che sicuramente sarà ricordata a lungo.

Il provvedimento dell'ATP di Torino

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