Mobilità: il bonus di 10 punti. A chi spetta
La tabella di valutazione dei titoli, sia ai fini del trasferimento che della mobilità professionale, presenta al punto D) la possibilità di un punteggio aggiuntivo di 10 punti.
La tabella di valutazione dei titoli, sia ai fini del trasferimento che della mobilità professionale, presenta al punto D) la possibilità di un punteggio aggiuntivo di 10 punti.
Requisito: non aver presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale (o averla revocata entro i termini stabiliti annualmente) per un triennio dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2007/08.
Le condizioni per usufruire del punteggio aggiuntivo sono spiegate dalla nota 5ter dell'ipotesi di Contratto di Mobilità 2014/15.
Si conclude con l'a.s. 2007/08 il periodo utile per la maturazione del triennio per il quale spetta il punteggio una tantum di 10 punti.
Condizioni:
- aver prestato servizio nella stessa scuola per 4 anni: l'anno di arrivo + i successivi 3 in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Il trasferimento interprovinciale non ha fatto venir meno la condizione.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
– domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
– domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
– domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.
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Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Mobilità insegnanti, ATA, personale educativo di ruolo 2015. Guide, scadenze, consulenza, sentenze
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