Mobilità 2016/17. Quando il concorso è valutabile, esempi
La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI 2016/17 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III, valida per la domanda di trasferimento).
La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI 2016/17 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III, valida per la domanda di trasferimento).
Altra cosa importante da sottolineare è che i titoli dichiarati devono essere stati acquisiti entro il 23 aprile (TERMINE DI SCADENZA DELLA FASE A).
Ad esempio un corso biennale di specializzazione o un corso di perfezionamento il cui esame finale si è svolto dopo il 23 aprile non potrà essere inserito nelle domanda della seconda fase della mobilità che scade il 2 giugno.
Ci occupiamo oggi della valutazione del concorso.
Quali sono i concorsi valutabili nella domanda di trasferimento?
Si premette che per la valutazione del concorso si prescinde dalla graduatoria dalla quale il docente è stato reclutato per l’immissione in ruolo. Un docente può quindi essere stato assunto in ruolo per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e comunque poter valutare un eventuale concorso svolto.
La tabella titoli allegata al CCNI attribuisce 12 pp. per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti.
Può essere valutato solo un pubblico concorso.
La prima cosa su cui soffermarsi è che il concorso valutabile è quello relativo all’accesso del ruolo di appartenenza o ad un ruolo superiore.
Facciamo qualche esempio: il docente che è in ruolo nella scuola primaria e che accede a tale ruolo per esempio col diploma magistrale non può far valere un concorso ordinario della scuola dell’infanzia perché ruolo inferiore a quello di attuale appartenenza.
Viceversa, un docente in ruolo nella scuola dell’infanzia potrà far valere un concorso della scuola primaria perché di livello superiore a quello di attuale appartenenza.
Stessa valutazione andrà fatta per i docenti di I e II grado.
Se i docenti hanno entrambi i concorsi, per esempio il docente dell’infanzia ha sia il concorso infanzia che quello primaria, ne potrà far valere solo uno.
Altra cosa da sottolineare è che non sono valutabili i concorsi abilitanti e riservati, ovvero quei concorsi il cui superamento era finalizzato esclusivamente ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Analogamente devono essere esclusi anche i corsi SSIS, TFA e corsi di sostegno.
Di seguito facciamo una sintesi di ciò che può/non può essere valutato.
Sono valutati:
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I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
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I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;
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I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
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I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Non sono valutati:
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I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
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La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
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I corsi SSIS e TFA;
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I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria;
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I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.
Si ricorda in ultimo che nella dichiarazione personale andranno indicati gli estremi del concorso riportando anche la posizione nella graduatoria.