Mobilità 2016/17. Punteggio titoli: un certificato B1/B2 non è valutabile, non è il CLIL

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Un errore molto diffuso che è stato commesso nella fase A dei trasferimenti è stato quello di inserire nel modello di domanda di trasferimento il possesso della certificazione della lingua inglese livello B1/B2 alla voce “CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA” corrispondente alla lettera I ed L della tabella titoli allegata al CCNI.

Un errore molto diffuso che è stato commesso nella fase A dei trasferimenti è stato quello di inserire nel modello di domanda di trasferimento il possesso della certificazione della lingua inglese livello B1/B2 alla voce “CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA” corrispondente alla lettera I ed L della tabella titoli allegata al CCNI.

Lo stesso errore potrebbe essere commesso in questa seconda fase soprattutto dai docenti della scuola primaria.

A tal proposito ricordiamo che il “CLIL” è uno specifico corso per l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario. Pertanto, non è la “semplice” acquisizione della competenza in lingua straniera (es inglese) con il livello B2 o C1, ma appunto un corso universitario per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Solo quest’ultimo è possibile valutare con 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER e 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Ciò ovviamente vale anche per le graduatorie interne di istituto.

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