Il MIUR diffidato dai docenti che vogliono indietro la trattenuta del 2,5 % relativa alla voce “opera di previdenza”

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Red – In un articolo di Italia Oggi si legge che moltissime sono le diffide che stanno arrivando sul MIUR e sull’Inps gestione ex Inpdap per quanto riguarda un’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2.50 per cento della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Red – In un articolo di Italia Oggi si legge che moltissime sono le diffide che stanno arrivando sul MIUR e sull’Inps gestione ex Inpdap per quanto riguarda un’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2.50 per cento della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Diversi sindacati  hanno predisposto uno specifico documento da fare sottoscrivere al personale della scuola assoggettato al regime di trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/1999, con esclusione, pertanto, di quello assoggettato al regime della indennità di buonuscita di cui all’art. 37, comma 1, del decreto n. 1032/1973.
 
In regime di trattamento di fine rapporto (Tfr) si trova il personale della scuola assunto successivamente al 31 dicembre 2000 e quello che ha optato per tale regime avendo aderito al fondo di previdenza complementare Espero.
 
Nel documento di diffida si chiede al ministro dell’Istruzione e al presidente dell’Inps di interrompere con effetto immediato, nei confronti del predetto personale, la trattenuta, relativa alla voce "opera di prevìdenza" pari al 2,50 per cento sull’80 per cento della retribuzione lorda e, ìn esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012, di rimborsare le somme eventualmente trattenute a decorrere dal giorno in cui il dipendente risulti essere assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto.

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