Misure di sostegno al reddito per precari e supplenti saltuari: reddito di emergenza, di cittadinanza e Naspi

Vediamo quali sono le misure di sostegno al reddito di cui possono fruire i lavoratori precari e saltuari del comparto scuola.
Le misure disposte per il sostegno al reddito delle famiglie italiane possono essere fruite anche dai lavoratori precari e dai supplenti saltuari del mondo della scuola. Fondamentale è essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso alle stesse. Vediamo cosa occorre e chi può beneficiare di reddito di emergenza, reddito di cittadinanza e Naspi, le 3 misure fondamentali di sostegno al reddito.
Sostegno al reddito per lavoratori comparto scuola
I docenti non hanno potuto fruire dell’indennità prevista per i lavoratori autonomi neanche se erano in possesso della Partita Iva: la misura, infatti, prevedeva che l’indennità fosse erogata soltanto a coloro iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.
Ma questo non toglie che i precari della scuola o chi accetta supplenze brevi o saltuarie non possa fruire delle altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa Italiana.
Naspi
Prima fra tutti la Naspi, l’indennità di disoccupazione che, generalmente, richiedono i supplenti annuali. Può essere richiesta anche da chi accetta una supplenza breve, però, a patto che sia in possesso dei requisiti richiesti che sono:
- disoccupazione involontaria (e la cessazione di un rapporto a termine per scadenza rientra)
- almeno 30 giorni di lavoro effettivo svolto nei 12 mesi precedenti
- almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti.
Accettare una supplenza breve, quindi, potrebbe far rientrare nella Naspi anche coloro che non l’aveva fruita in precedenza o per altri lavori. Sì, perchè le 13 settimane di contributi versati e i 30 giorni di lavoro effettivi non sono riferiti al rapporto di lavoro concluso per il quale si richiede la Naspi, ma comprendono tutti i rapporti lavorativi dell’ultimo anno e degli ultimi 4 anni.
Facciamo un esempio: un lavoratore, causa COVID, di dimette dal suo posto di lavoro a maggio 2020. La Naspi non gli spetta perchè l’evento di disoccupazione non è involontario. Viene chiamato per una supplenza di anche 1 giorno e al termine della stessa può chiedere la disoccupazione anche in riferimento del precedente rapporto di lavoro: la disoccupazione involontaria, infatti, è richiesta solo per il termine dell’ultimo rapporto di lavoro.
Reddito di emergenza
I precari che magari quest’anno non stanno lavorando anche a causa della didattica a distanza possono richiedere il Reddito di emergenza (domanda da presentare entro il 30 novembre se non si è mai richiesto) se possiedono i seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro
Anche per chi, quindi, ha svolto qualche supplenza breve dall’inizio dell’anno la possibilità di richiedere il REM esiste. Basta solo verificare i requisiti.
Reddito di cittadinanza
I precari del comparto scuola o i supplenti saltuari possono accedere anche al reddito di cittadinanza pur continuando ad accettare supplenze brevi. L’integrazione al reddito, infatti, viene erogata in aggiunta al reddito posseduto dall’intero nucleo familiare fino al raggiungimento di una determinata cifra (stabilita in basa alla scala di equivalenza).
Per richiedere la misura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa
- Avere un ISEE aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.
- Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.
- Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare
- Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.
Da tenere presente che l’ISEE di riferimento (così come il patrimonio mobiliare e immobiliare) sono riferiti all’anno 2018 (da gennaio il nuovo Isee farà riferimento ai redditi percepiti nel 2019).
Per i nuclei familiari, quindi, che nel 2018 si sono trovati in difficoltà ed hanno avuto un Isee compreso nei limiti di reddito è possibile richiedere il sussidio anche se si accettano incarichi brevi che non comportano redditi troppo elevati.
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