Misurazione temperatura per esami di Stato, le scuole possono farlo. Cosa succede se studente ha la febbre? FaQ

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In modo particolare a partire dai totalitarismi del secolo scorso, il genere umano si è reso conto, purtroppo, a proprie spese che la soppressione dei diritti di autodeterminazione informativa è tra i prodromi che rivelano una deriva dei fondamenti della democrazia, ciò, naturalmente, per come intendiamo oggi la democrazia e la tutela dei diritti.

Il prezzo che si paga, ogni volta che si verifica ciò, e questo anche e purtroppo a spese dei cittadini europei, nel XX, è stato troppo alto perché ci si possa permettere il lusso di dimenticare che la perdita di diritti di riservatezza congiuntamente all’impossibilità di domandare ad al governo di uno Stato quali informazioni personali, per la più molteplicità delle necessarie organizzazioni dei servizi, esso raccoglie è segnale di un fenomeno degenerativo in atto o, almeno, alle viste.

Anteposto il fatto che nell’ultimo decennio, maggiormente, prim’ancora che deflagrasse l’emergenza pandemica COVID-19, hanno riprodotto un periodo fertile per i difensori di dottrine populiste e sovraniste, non si può sottovalutare come la pandemia possa costituire, anche se, per fortuna, non lo ha ancora fatto, una giustificazione per iniziare o rinsaldare forme autoritarismo (non è, evidentemente, il caso dell’Italia). Questo vale alle più svariate latitudini, ma anche nel vecchio continente. Per queste ragioni, anche in vista dell’esame di maturità, il ministero dell’Istruzione è più volte intervenuto. Ora lo fa sulla rilevazione della temperatura che potrebbe introdurre una violazione ai diritti di riservatezza in capo agli studenti.

La nota e le precisazioni del ministero

Viste le richieste pervenute da alcune istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale, nota numero 14634, ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito all’eventuale rilevazione della temperatura all’ingresso dell’istituzione scolastica.

Il Documento tecnico predisposto dal Comitato tecnico scientifico si esprime così: «All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea». Si tratta di una indicazione valida, come specificato nelle premesse del medesimo documento, nella presente situazione epidemiologica. Nel caso che la situazione peggiori, saranno diffuse altre indicazioni. Non è, quindi, necessario organizzarsi per acquisire la temperatura corporea.

Le scelte libere dell’istituzione scolastica

Qualora la scuola decida, comunque, di procedere con la misurazione della temperatura, sarà possibile farlo purché siano rispettate le indicazioni del Garante per la privacy e la prassi pubblicata dall’Associazione nazionale dei medici competenti. Rimarrà, comunque, necessario acquisire l’autodichiarazione in merito all’insussistenza di sintomi respiratori e all’assenza di contatti con soggetti positivi. Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all’ingresso sia compatibile, sinché perdura l’emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di privacy, purché non sia registrato il dato relativo alla temperatura corporea rilevata. Quando il soggetto è un dipendente dell’Amministrazione, sarà registrata la sola circostanza del superamento della soglia stabilita (37,5 gradi) all’unico fine di documentare la ragione che ha impedito l’accesso al luogo di lavoro. Quando si tratti, invece, di un soggetto esterno, ad es. uno studente che si presenta per sostenere l’esame, non sarà registrato il motivo del diniego dell’accesso.

L’assenza all’esame di un alunno

Il presidente della commissione dovrà, ovviamente, essere informato in merito al fatto che la presenza dello studente all’esame è divenuta impossibile, senza però che gli sia comunicata la relativa ragione, affinché organizzi diversamente l’esame del candidato, avvalendosi delle possibilità a tal fine previste dall’Ordinanza. Il testo integrale della FAQ del Garante è reperibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq , al n. 1 delle FAQ relative al “Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria”, che si raccomanda di leggere (e rispettare) con attenzione.

Il Garante non è la prima volta che ritiene utile fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica (che include alunni, famiglie e personale della scuola) una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. A tal fine, è stata utile consultare, sul sito del MIUR (http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/diritti_e_doveri), la guida del Garante per la protezione dei dati personali dedicata alla scuola, che risponde a una serie di domande comuni.

L’Associazione nazionale dei medici

L’Associazione nazionale dei medici competenti ha recentemente pubblicato una prassi in merito alla misurazione della temperatura sul luogo di lavoro (documento reperibile al link www.anma.it/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Misurazionetemperatura.pdf). La prassi in questione prevede che la misurazione della temperatura sia effettuata da «un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio – il diniego di ingresso di un dipendente». La prassi, che dovrà essere letta e rispettata, specifica anche quali dispositivi di protezione individuale siano necessari (mascherina, guanti, camice, protezione facciale). I dispositivi in questione e il termometro, del tipo adatto alla misurazione a distanza, potranno essere acquistati utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alle scuole.

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