Mio figlio è malato, quanti giorni mi spettano per accudirlo? Scheda per docenti e ATA a tempo determinato e indeterminato
L’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151/2001 regola le modalità con cui entrambi i genitori possono usufruire del congedo per malattia del figlio. I genitori possono assentarsi dal lavoro alternativamente, in base all’età del bambino. Se il figlio ha meno di tre anni, il congedo può essere richiesto per l’intero periodo di malattia. Tra i tre e gli otto anni, è invece previsto un massimo di cinque giorni lavorativi all’anno per ogni figlio. I giorni non lavorativi non vengono conteggiati in questo limite.
Definizione di malattia del figlio
La malattia del figlio, secondo l’articolo 47, include qualsiasi patologia, anche se non grave o in fase acuta, e la convalescenza. La diagnosi medica non è obbligatoria e può essere omessa su richiesta del genitore.
Soggetti aventi diritto al congedo
Il diritto al congedo per malattia del figlio spetta al personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, inclusi i supplenti brevi. Per i lavoratori a tempo determinato, il congedo può essere richiesto solo durante il periodo di nomina.
Alternanza tra i genitori
Entrambi i genitori hanno diritto al congedo, ma non possono utilizzarlo contemporaneamente. Devono alternarsi nell’assistenza al figlio malato, come stabilito dal Decreto Legislativo. Non è consentito usufruire del congedo per malattia contemporaneamente al congedo parentale.
Limitazioni per madre e padre
La madre non può richiedere il congedo durante il periodo di congedo di maternità obbligatorio. Il padre può invece richiederlo durante il congedo post-partum della madre, ma in tal caso il congedo non è retribuito. Entrambi i genitori devono comunque alternarsi nell’uso del congedo per lo stesso figlio.