Ministero non riconosce punteggio su titolo estero a precaria in graduatoria. Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis, Sentenza n. 13688 depositata il 18 dicembre 2020) ha dato ragione a una docente che, immotivatamente, si era trovata nella posizione 245 della graduatoria, vedendosi valutati, in modo errato, alcuni titoli. Il giudice amministrativo adito dalla docente aveva richiesto chiarimenti al MIUR che, tuttavia, aveva sì risposto, ma senza spiegare i motivi. E’ quindi scattato l’obbligo di rivalutare i titoli.
La vicenda
Una docente ha impugnato, al Tar, gli atti tramite cui le erano stati attribuiti 24,1 punti per i titoli, collocandola, per l’effetto, al posto 245 della graduatoria. Lo stesso TAR, tramite ordinanza, aveva richiesto al MIUR una relazione riguardo alle censure dedotte in ordine all’asserito errore nell’assegnazione del punteggio. L’amministrazione ha depositato una relazione con la quale è stato precisato che non è stato valutato il servizio prestato su sostegno dal 25.09.2017 al 22.03.2018 perché inferiore a 180 giorni, e che “Non sono stati attribuiti valori previsti al comma A.2.2 per le seguenti motivazioni: “specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza dei percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal MIUR. Orbene, il titolo di accesso posseduto dalla ricorrente, riconosciuto dal MIUR coincide con il diploma di laurea conseguito in Argentina e non risponde a quanto previsto dal comma citato…”. Poiché la docente non aveva mai chiesto la valutazione del servizio per l’a.s. 2017/2018 e aveva evidenziato come nelle Faq era stata riconosciuta l’attribuzione di punti per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero e il titolo da lei richiesto non coincideva con il diploma di laurea, venivano richiesti, con ulteriore ordinanza, altri chiarimenti all’Amministrazione.
La richiesta di spiegazioni
Il ricorso è stato accolto dal Tar per difetto di adeguata motivazione: nel corso della causa sono state formulate diverse richieste istruttorie al MIUR per ottenere chiarimenti sulla condotta dello stesso con riferimento al mancato riconoscimento dei titoli. Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli.
L’importanza della motivazione del provvedimento
Secondo lo stesso giudice il provvedimento non è stato adeguatamente motivato: la motivazione è diretta a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione al fine dell’adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si è rivelata inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne è disceso l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati, con obbligo per l’amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione.