Milleproroghe, emendamenti Anief per nuovi concorsi, assunzioni, spostamenti del personale, proroga 24 CFU

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Alle scuole servono più docenti e Ata, ma anche regole migliori. Con questo spirito, Anief si è fatto promotore di alcune proposte di emendamento al Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe: le richieste poste al Senato, segnalate dall’Ufficio legislativo Anief, sono state realizzate sulla scia degli Ordini del giorno approvati a fine dicembre a Palazzo Madama ed intendono introdurre disposizioni legislative urgenti su più fronti, ad iniziare dalla proroga della mobilità straordinaria in deroga ai vincoli imposti in modo illegittimo che minano la tutela del diritto contemporaneo alla famiglia e al lavoro. Anief chiede anche la conferma della validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate, indispensabili per combattere il precariato e l’aumento di posti vacanti.

Le altre proroghe richieste da Anief riguardano l’assegnazione dell’organico aggiuntivo, senza il quale i progetti del Pnrr sarebbero a rischio. Coma vanno ripristinati i contratti a tempo indeterminato del personale docente e dirigente assunto con riserva, vanno prorogate le graduatorie del concorso per infanzia primaria, del corso-concorso per dirigenti scolastici e la validità delle graduatorie di merito. Anief ha chiesto, sempre con proposte di cambiamento del decreto Milleproroghe, lo slittamento dei termini di acquisizione dei 24 CFU utili all’abilitazione all’insegnamento, ma anche dei termini AFAM, l’allargamento delle assunzioni da GPS su posti comuni, oltre a quelli di sostegno, della stabilizzazione del personale ATA facente funzione DSGA, con un concorso ad hoc”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che “introdurre nel decreto Milleproroghe queste disposizioni porterebbe alla scuola quelle soluzioni utili a gestire i miliardi UE del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a sopperire al problema dell’assenza cronica di oltre il 20% di docenti e personale Ata, con riflessi negativi sulla continuità didattica. Ma anche a gestire meglio il reclutamento, in attesa dei decreti legislativi della Legge di riforma 79/2022. Assumere dalle graduatorie provinciali anche su cattedra comune è poi una esigenza impellente, che andrebbe ad evitare, in vista della prossima estate, che oltre la metà dei posti assegnati alle immissioni in ruolo rimangono senza candidati. Ci appelliamo ai senatori perché – conclude Pacifico – valutino con attenzione le nostre proposte emendative”.

LE PROPOSTE ANIEF SULL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

1.Proroga mobilità straordinaria in deroga ai vincoli

2 Proroga validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate

3.Proroga assegnazione organico PNRR

4 Proroga organico aggiuntivo

5.Proroga contratti personale docente e DS assunto con riserva

6.Proroga concorso infanzia primaria

7.Proroga corso concorso DS

8.Proroga validità graduatorie di merito

9.Proroga termini acquisizione 24 CFU

10.Proroga termini AFAM

11.Proroga assunzioni da GPS su posti comuni

12. Proroga ammissione ATA facenti funzione a concorso DSGA

I CONTENUTI DELLE PROPOSTE ANIEF

1.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato la disposizione proroga i termini per consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

2.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

È prorogata la validità delle graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in molo e sino al loro esaurimento.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute.

3.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all’attuazione, a regime, del PNRR e dell’obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, per l’a. s. 2022/2023, è prorogata l’assegnazione alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2:

a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all’orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all’attuazione amministrativa del PNRR.

2. Le risorse di cui al comma 1, per complessivi 400 milioni di euro, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito non spese di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/16/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche anche per il corrente anno scolastico al fine di programmare e attuare la riforma del PNRR in merito al capito di missione 4, Componente 1-5 e utilizza sia risorse già allocate nel bilancio del ministero dell’Istruzione e del Merito sia risorse relative al finanziamento 1.3. della M4-1.

4.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate per l’a.s. 2022/23 le disposizioni di cui alla lettera b) art. 231-bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito non spese di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

Motivazione:

per il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche occorre prorogare l’attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

5.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica.

6.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate, ai fini delle immissioni in ruolo del personale scolastico dell’a.s. 2023/24, le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018.

Motivazione:

In ragione della necessità di garantire la continuità didattica nonché dell’esigenza di stabilizzazione del personale scolastico è da prevedere un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

7.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

1. Sono prorogati i termini di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

2. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. All’attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/68/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con la prima procedura riservata del corso concorso previsto dalla Buona scuola, alla luce anche delle recenti inchieste giudiziarie pendenti sugli illeciti denunciati.

8.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Nelle more della pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico di cui all’articolo 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le graduatorie di merito dell’ultimo concorso ordinario del personale docente sono prorogate e trasformate ad esaurimento.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e armonizzare l’attuale gestione delle graduatorie concorsuali vigenti e la validità delle stesse (concorsi ordinari, straordinari e riservati).

9.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Alla lettera l) comma 1 dell’articolo 44 Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 le parole “31 ottobre 2022” sono sostituite con “15 luglio 2023”.

Motivazione:

la modifica intende consentire a tutti gli aspiranti la partecipazione alla fase transitoria prevista di reclutamento prevista entro il 2024.

10.

All’articolo 6 si aggiunge il comma:

Al comma 107 bis dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”.

Motivazione:

La previsione consente di ultimare negli oltre 400 corsi ancora attivi il percorso V.O. AFAM rallentato anche a causa della pandemia da covid 19, e garantisce che i diplomandi acquisiscano un titolo in effetti che altrimenti non sarebbe spendibile a causa della mancata equipollenza. Non si prevedono costi per l’Amministrazione.

11.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2023/24 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per i docenti che entro l’anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito almeno tre annualità di servizio su posto comune, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione valutabili come tali, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione:

La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all’abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

12.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogati i termini di cui al comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’ammissione alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi previste dal comma 5 dell’articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli assistenti amministrativi che, al 30 giugno 2023, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

Motivazione:

la norma intende prorogare i termini per la partecipazione dei facenti funzione che hanno prestato servizio durante la pandemia dopo l’ultima procedura concorsuale.

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