Mille proroghe e precariato, i testi degli emendamenti approvati

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Pubblichiamo i testi degli emendamenti approvati ieri al Senato che riguardano il precariato: congelamento graduatorie e proroga ricorsi

Pubblichiamo i testi degli emendamenti approvati ieri al Senato che riguardano il precariato: congelamento graduatorie e proroga ricorsi

Nel maxiemendamento era presente il congelamento delle graduatorie provinciali dei precari fino al 31 agosto 2012, fatti salvi gli adempimenti conseguenti all’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

E una buona notizia per i precari che non avevano presentato ricorso entro lo scorso 23 gennaio per i ricorsi per scatti di anzianità e stabilizzazione, nuova scadenza il 31 dicembre 2011

I testi

Graduatorie

Art. 1
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.

Proroga ricorsi precari

Art. 2 – quater:
c.10: All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”

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