Merito docenti. Assurdo stabilire i criteri alla fine dell’anno scolastico. Si rischia danno erariale?

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Mi è stata sollevata una riflessione, importante, da parte di Professore che ci legge, ma per quanto semplice, in verità, è anche significativa della situazione caotica in essere. Cosa mi ha scritto il Professore?

Mi è stata sollevata una riflessione, importante, da parte di Professore che ci legge, ma per quanto semplice, in verità, è anche significativa della situazione caotica in essere. Cosa mi ha scritto il Professore?

Che “è un assurdo logico nonché un mostro giuridico stabilire i criteri di valutazione a poco più di un mese dalla fine dell'anno scolastico. Senza scomodare Cartesio, i criteri, di qualsiasi genere essi siano devono essere preventivi non a posteriori e perciò retroattivi. Ho anche citato l'art. 4 della carta dello studente dove si dice testualmente "Lo studente ha diritto a conoscere in anticipo i criteri di valutazione di ogni docente". Ora quello che vale per lo studente quando viene valutato non deve valere per il docente?”.

Come è noto il comitato di valutazione dovrà individuare i criteri per l'assegnazione del bonus che spetterà  con atto finale al Ds, sulla base dei principi generici come definiti dalla Legge 107 del 2015. Il bonus è considerato come salario accessorio e non rientra propriamente, a parer mio, nel novero della performance, che vieterebbe, questa sì, ogni distribuzione equa ed a pioggia.




Vi è stata una importante sentenza della Corte dei Conti della Lombardia del 2008, i cui principi possono riguardare la questione del bonus di cui al comitato di valutazione, che in sostanza ha condannato a restituire una indennità finalizzata ad incentivare il merito, perché sono stati violati una serie di principi giuridici basilari. “ In ordine all'erogazione delle indennità per posizioni organizzative , l'organo requirente sostiene che dette posizioni organizzative sono state conferite – fatta eccezione per due casi – senza previa individuazione ed attribuzione degli obiettivi specifici che ciascun titolare avrebbe dovuto conseguire nel periodo di riferimento, addirittura con effetto retroattivo per il periodo dal maggio 2001 al maggio 2002, con conseguente svilimento della finalità di incentivazione della produttività mediante programmazione  per obiettivi, come richiesto dalle norme dei contratti collettivi sopra richiamate, ed in assenza, fino al 2003, anche del PEG. In particolare, afferma la Procura attrice, in conseguenza della mancata attribuzione preventiva degli obiettivi ai singoli titolari per ciascun periodo di riferimento, è venuta meno anche la funzione propria del procedimento di programmazione – attribuzione degli obiettivi / verifica dei risultati – che costituisce, oltre che il necessario presupposto giuridico legittimante la corresponsione dei trattamenti economici in esame, l'unica utilità conseguibile dall'amministrazione nell'erogazione dei trattamenti economici accessori che lo presuppongono. Di fatto, quindi, anche il procedimento di valutazione è stato reso vano, in quanto ha realizzato una mera valutazione ex post non dei risultati individualmente raggiunti, in relazione agli obiettivi assegnati, ma dell'ordinaria attività lavorativa svolta dai titolari, già esaustivamente retribuita con l'ordinario trattamento fondamentale. (…) 

In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che "la retribuzione di risultato" ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell'ente locale in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso (come, ad esempio, può essere lo smaltimento delle pratiche arretrate, l'accelerazione dei tempi per definire le richieste di provvedimenti avanzate dai cittadini amministrati, eccetera).

Ed a questi fini il personale viene stimolato, nella prospettiva appunto di conseguire tale indennità, ad intensificare e migliorare il rendimento della loro  prestazione lavorativa.  In altri termini, la mancata predisposizione di criteri predeterminati per la valutazione individualizzata del personale titolare di posizione organizzativa non può essere supplita altrimenti, come sarebbe se il sistema di valutazione delle performances personali  fosse, per così dire, a geometria variabile. Oggetto di valutazione sono e debbono infatti restare i risultati conseguiti da ciascun titolare di posizione organizzativa. Diversamente, si spezza – all'evidenza, anche logicamente – la relazione funzionale che deve costantemente mettere a sistema l'effetto di incentivazione (ad un efficientamento del personale pubblico, però, non cieco, bensì strategico, in quanto orientato al conseguimento di obiettivi determinati con sufficiente precisione), i risultati preindividuati, e, infine, il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse declinazioni.  E' per queste ragioni che, relativamente alla posta di danno inerente l'indebita erogazione delle indennità di risultato per posizioni organizzative, in carenza di predisposizione di criteri predeterminati per la valutazione individualizzata del relativo personale, va pertanto affermata, ricorrendo evidentemente i presupposti richiesti dalla legge”.

Ora, il fatto che i comitati di valutazione stiano definendo ad anno scolastico ultimato i criteri con cui assegnare poi il noto bonus, è una situazione che lede il principio della predeterminazione. Ciò perché un docente deve conoscere sin dall'inizio quali sono i criteri per cui “concorrere” all'assegnazione del bonus, anche per una ragione di imparzialità, oggettività, e trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Non essendo ciò avvenuto, ed applicandosi retroattivamente i criteri considerati per il corrente anno scolastico, si rischiano esposti alla Corte dei Conti che potrebbe condannare alla restituzione di quanto percepito perché ritenuto come indebita erogazione stante la mancata predeterminazione di criteri specifici fin dall'inizio?

Nel dubbio, buon senso cosa vorrebbe? Che per evitare rischi similari, sarebbe cosa buona e giusta sospendere per questo anno scolastico l'erogazione delle somme di danaro ivi considerate di cui al bonus della valutazione, che dovrebbero ammontare a circa 20/30 mila euro a scuola e non provvedere, per questo anno scolastico all'assegnazione per le finalità di cui alla Legge 107 del 2015.

D'altronde, guardando ai criteri di buona parte della Giurisprudenza, più di una volta è stato affermato che i criteri per la valutazione devono essere necessariamente predeterminati per garantire l'assoluta imparzialità. Ciò, per questo anno scolastico, non è avvenuto.

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