Mensa scolastica e pasto da casa, la scuola può allestire spazi ad hoc per il consumo. Sentenza
Ancora una sentenza che interviene sulla questione dell’autorefezione che nel tempo ha visto pronunciarsi sia la magistratura amministrativa che quella ordinaria con addirittura una Sezione Unite della Cassazione.
Il fatto
Con ricorso tramite il proprio difensore un genitore ha chiesto l’annullamento dell’atto con cui la dirigente dell’istituto scolastico di riferimento ha rigettato la richiesta degli interessati in tema di autorefezione in orario scolastico, nonché l’accertamento del diritto del minore ad essere ammesso a consumare i propri pasti “di preparazione domestica” nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe. Si pronuncia il T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2020) 14-12-2020, n. 2486.
Sulla cosiddetta libertà di scelta alimentare
“A tale riguardo, ritiene il Collegio che la possibilità per i singoli istituti scolastici di regolamentare e financo escludere, in presenza di particolari e concrete situazioni di non rispondenza all’interesse pubblico, l’accesso dello studente che ha portato il proprio cibo da casa nello stesso contesto spaziale dove i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dal servizio di mensa istituzionale, non incide sulla libertà di scelta alimentare, in sé e per sé considerata. L’interessato resta infatti libero di alimentarsi come crede, all’interno del “tempo mensa”, e di sottrarsi conseguentemente al “servizio mensa”, servizio che, come ricordato dalla stessa difesa della ricorrente, conserva ex lege natura facoltativa e a domanda individuale. In altri termini, fin quando non viene introdotto dall’istituto scolastico, anche surrettiziamente, l’obbligo per lo studente di aderire al servizio mensa, il diritto di scelta alimentare non viene compromesso e non risulta seriamente posto in discussione”.
Non è discriminatorio allestire uno spazio ad hoc per l’autorefezione
“Né può essere considerato alla stregua di un trattamento discriminatorio l’allestimento di diverso spazio all’interno dello stesso istituto scolastico per lo studente che voglia consumare il proprio pasto – allorché, come detto, risulti inefficiente da un punto di vista dell’azione amministrativa la gestione contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio mensa -, perché ciò tiene insieme, secondo un giusto compromesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in alcun modo né diritti soggettivi assoluti né il principio – anch’esso costituzionalmente garantito – di un’organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento dell’amministrazione. In conclusione, dunque, i motivi aggiunti devono essere parzialmente accolti, limitatamente alla domanda di annullamento svolta, mentre il ricorso introduttivo è da considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la necessità per gli interessati di proporre una nuova istanza “di autorefezione” e per il dirigente scolastico di riferimento di “procedimentalizzare” tale istanza”.