Meno supplenze dopo assunzioni fase C? Assenze per malattia docente al 30/6 e contemporaneamente per supplenza breve

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Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

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Possibilità dei docenti di I grado di arrivare a 24 ore settimanali

Scuola – Un docente, in servizio per h. 18c per la classe di concorso A043, può essere destinatario di un ulteriore contratto di sostegno nella stessa classe dove già insegna lettere? Si rimane in attesa di cortese risposta in quanto urge provvedere alla nomina. Si ringrazia per la preziosa collaborazione. La Segreteria amministrativa. Cordiali saluti.

Meno supplenze dopo assunzioni fase C? Sfatiamo le brutte voci

Gloria – Chiedo cortesemente chiarimenti sulle brutte voci che circolano, sperando siano mere leggende metropolitane. Le cattedre di sostegno occupate da noi di 2 fascia di istituto (dato che abbiamo tanto di TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE conseguito regolarmente con 4 anni di duro corso universitario, e non con pas tfa e altri procedimenti euristici) possono venirci usurpate dai potenziati privi di tale titolo?

Assenze per malattia docente al 30/6 e contemporaneamente per supplenza breve. Chiarimenti per il dirigente

Dirigente – Una ns/ Docente S.T. per n° 15 ore settimanali fino al 20 novembre p.v. ha altresì una supplenza fino al 30 giugno 2016 per n° 3 ore settimanali di servizio in altra istituzione scolastica. Considerando che le due tipologie di supplenze hanno una diversa gestione  giuridica delle assenze, se la docente chiede assenza per malattia per n° 2 giorni si deve fare la decurtazione del 50% dello stipendio giornaliero, oppure ha diritto a 30 giorni al 100%, essendo titolare di supplenza al 30 giugno in altra Scuola?  In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Permesso per aggiornamento anche per chi ha una supplenza breve? Chiarimenti per la scuola

Scuola – Le scrivo perché una docente in servizio presso il mio istituto come supplente breve, ha richiesto la partecipazione ad un corso di formazione autorizzato dal MIUR. Lei sostiene di avere diritto al giorno retribuito in quanto servizio a tutti gli effetti anche se supplente breve. Il software utilizzato dalla segreteria non prevede alcun permesso per esonero per aggiornamento e formazione per i supplenti brevi, sappiamo dall’art. 64 del CCNL scuola che la formazione e l’aggiornamento è un diritto riconosciuto a tutti i docenti, ma qualcuno sostiene che per i supplenti brevi non è riconosciuta la retribuzione, volevo chiederle se è a conoscenza di normativa che affronta questa problematica. In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.

15 giorni di congedo in occasione del matrimonio per il personale assunto a tempo determinato

DSGA  – Grazie Si chiede se, un collaboratore scolastico a tempo determinato, ha diritto al congedo matrimoniale poichè ha assunto servizio in data 30/09/2015   (il cui contratto di lavoro terminerà il 30/06/2016) e ha contratto matrimonio il 29/09/2015, quindi prima della nomina e della presa di servizio. L’art. 19 del contratto recita: Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del Matrimonio .  Il dipendente ha, altresì diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni……….. da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso sempre entro la durata del rapporto di lavoro.   In attesa di una cortese risposta si inviano distinti saluti.

 

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