Maturità, sul verbale della prova orale devono essere riportate le risposte del candidato? Sentenza

WhatsApp
Telegram

Uno studente, all’esame di maturità, conseguiva il voto finale di 67. Insoddisfatto, si è rivolto al Tar per il Veneto (Sezione I, Sentenza n. 175/2021) che tuttavia ha rigettato il ricorso confermando la votazione. Tra le censure, infondata è stata ritenuta quella con cui, in relazione alla prova orale, lo studente ha lamentato la mancata puntuale verbalizzazione delle risposte dal medesimo fornite: per evidenti motivi di sinteticità e di economia procedimentale, le risposte del candidato non devono essere necessariamente indicate nel verbale.

Il voto finale di 67 viene preso in considerazione per accedere a certe facoltà o al mondo del lavoro?

Uno studente si presentava all’esame di maturità con media del 7,6, oltre 32 crediti scolastici, e positivi risultati nelle prove Invalsi. Ciononostante, all’esito delle prove conseguiva la votazione complessiva di 67/100, non corrispondente alle sue aspettative. Con ricorso ha impugnato gli atti della procedura. Lo stesso ha evidenziato che la valutazione finale viene presa in considerazione sia ai fini dell’accesso ad alcune facoltà universitarie, sia ai fini dell’accesso al mondo del lavoro, costituendo uno dei principali elementi di presentazione per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Pertanto, il giovane ha dimostrato di avere un interesse concreto, giuridicamente tutelato, alla corretta valutazione delle proprie prove.

E’ coerente il voto medio finale di 6,7, con 7,08 conseguito nel triennio?

Il voto finale conseguito dal ricorrente, corrispondente ad una votazione in decimi pari a 6,7, per il TAR è risultato sostanzialmente coerente con la votazione media dello studente nel triennio, pari a 7,08.

In che limite è sindacabile il giudizio della commissione?

I giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità. L’indicazione, come elemento di valutazione, dell’interdisciplinarità e dell’originalità della trattazione, della possibilità di fare collegamenti con altre materie oggetto di studio è propria di qualunque settore disciplinare, ivi compresi quelli tecnici.

Le griglie di valutazione e gli indicatori sintetici applicati dall’Istituto scolastico sono risultati conformi alle indicazioni ministeriali. Il giovane aveva infatti lamentato il difetto di motivazione, tuttavia dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle griglie di valutazione e dal modello scheda di valutazione, era emerso che:

  •  erano stati analiticamente determinati i criteri di valutazione delle singole prove;
  •  per ogni prova era stato attribuito un voto complessivo e un punteggio numerico, corredato dai relativi criteri motivazionali, per ogni singolo criterio di valutazione;
  •  nelle prove scritte erano stati evidenziati con segni grafici le parti dell’elaborato che presentavano profili di criticità.

In definitiva, al Tar non è apparso dubbio che le ragioni delle valutazioni della Commissione erano state adeguatamente esternate.

Vanno verbalizzate le risposte?

Infondata è stata ritenuta la censura con cui, in relazione alla prova orale, il ragazzo ha lamentato la mancata puntuale verbalizzazione delle risposte del ricorrente: secondo il TAR è sufficiente il richiamo all’orientamento con cui la giurisprudenza ha rilevato che, per evidenti motivi di sinteticità e di economia procedimentale, le risposte del candidato non devono essere necessariamente indicate nel verbale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 9 aprile 2014, n.963, nonché T.A.R. Veneto, Sez. II, 12 luglio 2002, n. 3472).

Che ruolo ha l’esito degli Invalsi?

Il ragazzo aveva infine lamentato la contraddittorietà tra il buon curriculum maturato nel corso dell’ultimo anno e il voto non del tutto soddisfacente conseguito nell’esame finale. La prova Invalsi, per la sua stessa funzione, costituisce infatti una prova a sé, oggetto di autonoma valutazione: proprio tale autonomia non consente di ritenere che la valutazione espressa a conclusione della stessa possa vincolare il voto finale attribuito dall’istituto scolastico di appartenenza.

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione