Maturità studenti con DSA, quando l’esame deve essere ripetuto. Alcune recenti sentenze

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Con l’avvicinarsi degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione, al via dal 21 giugno con la prima prova scritta, si ricordano alcune recenti sentenze relative allo svolgimento degli esami da parte degli studenti con DSA, raccolte nella nota n. 3296 del 30-04-2019 ripubblicata recentemente dall’USR Piemonte.

Con DSA s’intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento, ovvero dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia riconosciute come tali dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).

Come evidenziato dall’OM 45 2023 relativa all’esame di Maturità dell’anno scolastico 2022/23, la commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte.

Quando l’esame di Maturità può essere ripetuto?

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4273 del 30 ottobre 2017 ha evidenziato che “in relazione alla omessa inclusione nel documento del 15 maggio del PDP del signor – OMISSIS-, non risulta che sia stata tenuta nella dovuta considerazione la posizione dello studente appellante anche in relazione alla adozione di specifici criteri valutativi ed allo svolgimento della prova orale”, accogliendo l’istanza cautelare dello studente ricorrente.

Con la sentenza TAR Veneto n. 723/018 è stato evidenziato che la particolare specifica situazione di disturbo dell’allieva odierna ricorrente risulta per tabulas, infatti nella riunione del 26 giugno 2017, la Commissione d’esame completò le operazioni di definizione delle griglie delle prove scritte e della modalità per la conduzione e la valutazione dei colloqui orali per lo svolgimento dell’esame di stato, esaminando specificamente anche le situazioni “delle alunne con DSA” e decidendo che sarebbe stata adottata un’unica misura compensativa solo per la prova d’inglese mediante la somministrazione di una prova a quesiti multipli, escludendo espressamente “ulteriori provvedimenti compensativi e dispensativi”.

Il TAR Piemonte (sentenza n. 1454 del 24 novembre 2016) ha affermato che, poiché la ricorrente non ha correttamente attivato il percorso necessario per ottenere che in sede di esame di stato le fossero riservate misure specifiche, la studentessa non può dolersi della mancata attivazione di tali misure; né rileva che i suoi insegnanti abbiano eventualmente ritenuto comunque di agevolarla o che il curriculum non fosse particolarmente negativo, essendo ai fini dell’esame di stato determinante la prova stessa.

Ricorso voto

Nella sentenza TAR Lombardia, sezione Brescia, n. 1342 del 15 ottobre 2016 è stato respinto il ricorso della studentessa relativamente al voto attribuito all’esame e alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative.

Il collegio giudicante ha verificato:
– che le formalità predette sono state adempiute dall’amministrazione scolastica;
– che il Consiglio di classe ha trasmesso alla Commissione d’esame il PDP relativo alla candidata ricorrente, mentre i membri interni si sono impegnati a relazionare sulla sua situazione personale;
– che l’ordinanza ministeriale ha previsto – per l’esame di maturità – la concessione dei soli strumenti compensativi, e la relazione del dirigente ha sottolineato i progressi dell’alunna e la sua volontà di non avvalersene durante l’anno, salve le interrogazioni programmate;
– che non è configurabile una mancanza di diligenza in capo alla Commissione, che non avrebbe provveduto a garantire alla ricorrente la serenità indispensabile per svolgere per intero la terza prova scritta.

Mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. TAR Liguria, sez. II, sentenza n. 349 del 29 febbraio 2012.

La studentessa, con DSA, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l’esito negativo dell’esame di maturità, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia sia in sede di predisposizione delle prove d’esame sia di valutazione degli elaborati. Con ordinanza il giudice accoglieva l’istanza cautelare proposta e disponeva l’immediata ripetizione dell’esame da parte di una diversa commissione esaminatrice. L’Amministrazione scolastica ottemperava al provvedimento cautelare mediante sostituzione del presidente e dei tre membri esterni della commissione d’esame, restando tuttavia invariati i tre commissari interni.
Anche le nuove prove d’esame davano esito negativo. L’interessata impugnava nuovamente lamentando che non erano stati applicati le misure dispensative e gli strumenti compensativi prescritti per i casi di dislessia e che la sua condizione non era stata debitamente valutata in sede di valutazione delle prove scritte. Il giudice quindi accoglieva il ricorso e disponeva nuovamente la rinnovazione della prova d’esame che, questa volta, si concludeva positivamente con l’attribuzione di 60/100.

Nessuno strumento compensativo: l’esame va rifatto. Tar Lombardia (sentenza n. 2251 del 30 giugno 2008)

Il Tribunale  ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l’esame di stato conclusivo di un corso di
studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di studentessa con disortografia, disgrafia e discalculia e di non aver consentito l’utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l’utilizzo di un computer con correttore ortografico):

La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (…) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell’affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell’esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l’esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa”.

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