Maturità, sessione straordinaria con solo colloquio dal 16 settembre. Stessa commissione di giugno

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La sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 avrà inizio il 16 settembre 2020. 

La data è contenuta nello Schema di ordinanza concernente “Gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” su cui il CSPI ha espresso il proprio parere e che a giorni sarà pubblicata dal Ministero.

E questo è un punto fermo dell’ordinanza. Così all’art. 5

“La sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 ha inizio il giorno 16 settembre 2020, con
l’avvio dei colloqui.”

Cambia la data degli esami di idoneità

Sparisce la data del 10 luglio contenuta nell’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 e la relativa indicazione diventa

Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado per
l’anno scolastico 2019/2020
1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo
grado sono svolti, in presenza, entro la data d’inizio
della sessione straordinaria di cui all’articolo 5 (16 settembre 2020)

Allo stesso modo gli esami integrativi.

La commissione è la stessa di giugno

Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 14 settembre 2020, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove sono stati assegnati i candidati esterni da parte degli USR.

Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si
rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei commissari, dall’USR nel caso dei presidenti.

Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell’eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella
di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d’esame della sessione ordinaria.

Lo schema dell’ordinanza su cui il CSPI ha dato il proprio parere (non ancora pubblicata dal Ministero)

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