Maturità 2023, entro il 29 marzo designazione dei commissari interni. I criteri

WhatsApp
Telegram

Il 21 giugno avranno inizio gli esami di Stato del II ciclo d’istruzione con la prima prova scritta. Quest’anno si tornerà alle disposizioni del dlgs 62/2017 e quindi alla commissione mista con 3 membri esterni e 3 esterni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota del 16 marzo ha indicato il calendario degli adempimento.

Da oggi e fino al 5 aprile è possibile inoltrare l’istanza di partecipazione in qualità di commissari e presidente esterni.

Le commissioni saranno una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

Entro il 29 marzo – data indicata nel calendario adempimenti allegato alla nota n. 9260 – i consigli di classe designano i commissari interni.

Dal 22 marzo al 5 aprile è calendarizzata la compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle scuole.

La designazione dei commissari interni dai consigli di classe avviene dopo l’indicazione delle discipline affidate ai commissari esterni, l’individuazione della disciplina oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro, e l’effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni.

I criteri di disegnazione dei commissari interni:

1. ai sensi dell’art. 1, co. 2 , del d.m. n. 183 del 2019 quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidate a un commissario interno e viceversa;
2. ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n.89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n.87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del
d.P.R. n.88 del 2010;

3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. E’ necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del consiglio di classe del 15 maggio, in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del
candidato.

4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.

5. Ai sensi dell’art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.

6. Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.

7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

8. Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2023, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

La nota del Ministero dell’istruzione e del merito

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione