Maturità ed esami terza media 2022, causa Covid i commissari possono partecipare in videoconferenza?

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I commissari degli esami di Maturità e di terza media possono, causa COVID, seguire i lavori della commissione a distanza? Possono partecipare, tramite la medesima modalità, alle prove d’esame?

Prima di rispondere ai suddetti quesiti, ricordiamo in cosa consiste l’esame di Stato di primo grado e quello di secondo grado a.s. 2021/22 e i relativi calendari.

Esame terza media

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, ai sensi dell’OM n. 64/2022, consiste in tre prove:

  1. una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
  2. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  3. un colloquio.

Il calendario delle prove d’esame è definito dal dirigente scolastico e comunicato dallo stesso al collegio docenti. Nello specifico, il dirigente definisce le date di svolgimento di:

a) riunione preliminare della commissione;
b) prove scritte, da svolgersi in due diversi giorni anche non consecutivi;
c) colloquio;
d) eventuali prove suppletive (tali prove devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione legata all’andamento della situazione epidemiologica).

Maturità

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, ai sensi dell’OM n. 65/2022, consiste in tre prove:

  1. prima prova scritta nazionale di italiano;
  2. seconda prova scritta su una disciplina caratterizzante il corso di studio, predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima;
  3. colloquio.

Questo il calendario delle operazioni d’esame:

  • 20 giugno 2022 ore 8.30: riunione plenaria della commissione;
  • 22 giugno 2022 dalle ore 8:30: prova scritta di italiano (durata della prova: sei ore);
  • 23 giugno 2022: seconda prova scritta (la durata della prova è indicata nei quadri di riferimento allegati al DM n. 769/2018. Qualora i predetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione. Se per ragioni organizzative non è possibile svolgere la prova nella medesima giornata del 23/06 per le due classi assegnate alla commissione, il Presidente può decidere di far svolgere la prova ad una delle due classi il 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni);
  • calendario dei colloqui: definito dalla commissione;
  • 6 luglio 2022 dalle ore 8:30: prima prova scritta suppletiva;
  • 7 luglio 2022 (con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni): seconda prova scritta suppletiva.

Partecipazione a distanza

I commissari degli esami di Stato sia di primo che di secondo grado devono, dunque, partecipare ai lavori delle commissioni, secondo i summenzionati calendari.

Per rispondere ai quesiti di partenza, dobbiamo fare riferimento alle due Ordinanze ministeriali disciplinanti gli esami in oggetto:

– per gli esami di I grado il riferimento normativo è l’art. 8, comma 3, dell’OM n. 64/2022, ove leggiamo:

  • Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

– per gli esami di II grado il riferimento normativo è l’art. 30, comma 1-lettera c), dell’OM n. 65/2022, ove leggiamo:

  • nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d’esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza. 

Dalle disposizioni sopra riportate possiamo affermare quanto segue:

  • sia per gli esami di Stato del primo ciclo che per quelli del secondo ciclo è prevista la possibilità che uno o più commissari partecipino ai lavori della commissione a distanza ossia in videoconferenza;
  • nel caso degli esami del primo ciclo, la partecipazione a distanza è una possibilità: … il presidente della commissione può disporre;
  • nel caso degli esami del secondo ciclo, la partecipazione a distanza si configura come un obbligo:  … il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza; 
  • per gli esami di Maturità l’OM 65/2022 precisa che la partecipazione a distanza è possibile anche per le prove scritte, purché sia garantita la sorveglianza e la necessaria assistenza durante le medesime; considerato che l’OM non fa alcuna distinzione, potrebbe trattarsi anche dei commissari che insegnano le discipline delle prove scritte (sebbene per la scuola secondaria di primo grado non sia precisato, si ritiene che possa valere la medesima disposizione, in quanto non sembra esserci alcuna motivazione che possa portare a permetterlo per il secondo ciclo e a non permetterlo per il primo; inoltre, il termine “lavori” può ricomprendere sia le riunioni che le prove; sarebbe stato, comunque opportuno un chiarimento ministeriale);
  • nel caso succitato, ossia di partecipazione a distanza anche per le prove scritte, il commissario interessato (se è il docente che insegna la disciplina della prova scritta) impartirebbe in videoconferenza le istruzioni riguardanti la prova medesima;
  • è il presidente della commissione a disporre la partecipazione a distanza (per il primo ciclo può disporre, per il secondo ciclo dispone, come sopra evidenziato);
  • la partecipazione a distanza è prevista solo per cause legate al COVID; considerato che dal 1° aprile scorso non è più previsto l’isolamento in caso di contatti stretti (che possono “circolare” in regime di auto-sorveglianza con mascherina Ffp2 per 10 giorni e tampone in caso di comparsa di sintomi) e che le due Ordinanze ministeriali parlano in generale di “… disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica … “, la disposizione dovrebbe riguardare i commissari affetti da COVID e le cui condizioni di salute, aggiungiamo noi, permettono di partecipare all’esame (in tal caso, si ritiene necessaria una certificazione medica che attesti la compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con la partecipazione agli esami, in analogia con quanto era previsto per la DAD per gli studenti affetti da COVID);
  • dal tenore letterale delle due disposizioni il commissario è un soggetto “passivo”, nel senso che deve essere il presidente di commissione a disporre (con le succitate differenze tra esame di Stato di primo e di secondo grado) la partecipazione a distanza di uno o più commissari, preso atto dell’impossibilità del commissario medesimo a partecipare agli esami causa COVID. Ciò può avvenire il giorno della riunione plenaria per gli esami di Maturità (ossia il 20 giugno 2022) o della riunione preliminare per gli esami di Stato di primo grado (ossia il giorno fissato per la medesima dal DS) ovvero nel corso degli esami medesimi (le disposizioni delle due OO.MM., infatti, non fanno alcuna distinzione in merito). Nel caso degli esami del primo ciclo, considerato che il presidente ha la facoltà e non l’obbligo di disporre la partecipazione a distanza, sarebbe opportuno che il commissario interessato avanzi specifica richiesta, corredata da certificazione medica attestante la compatibilità delle condizioni di salute con la partecipazione all’esame);
  • la partecipazione a distanza (riunioni e/o prove d’esame) di uno o più commissari, si precisa nell’OM 65/2022, va verbalizzata. Lo stesso vale per gli esami di Stato di primo grado, sebbene l’OM 64/2022 non lo precisi;
  • dalle due disposizioni (in particolare da quelle previste per la Maturità), infine, si evince che il commissario partecipante a distanza può rientrare in presenza non appena cessi la causa del provvedimento di partecipazione a distanza (ossia non appena si negativizzi).

Alla luce del DL n. 24 del 24 marzo 2022 (successivo alle due Ordinanza ministeriali disciplinanti gli esami di Stato), un chiarimento ministeriale in merito sarebbe stato quanto mai opportuno. Evidenziamo, comunque, che le disposizioni sopra citate si propongono un fine nobile, ossia quello di garantire agli allievi la presenza (anche a distanza) di docenti che li hanno seguiti nel corso dell’anno scolastico.

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