Maturità, chi può essere ammesso all’esame (candidati interni). Esiti scrutini nell’area riservata del registro elettronico

Il 21 giugno alle 8,30 al via la prima prova scritta dell’esame di maturità 2023. Un ritorno alla normalità dopo tre anni in cui l’esame è stato modificato a causa del Covid. L’ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo fornisce indicazioni sullo svolgimento dell’esame. A dicembre il Ministero aveva pubblicato una nota informativa con le prime informazioni.
I requisiti di ammissione all’esame per i candidati interni all’articolo 3 dell’OM.
Sono ammessi:
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all’art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017.
I PCTO non rappresentano quindi requisito di ammissione obbligatorio. Resta invece implicito l’obbligo alla partecipazione alle prove Invalsi per essere ammessi all’esame, punto però esplicito nella nota informativa del 30 dicembre.
Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017 (tre quarti del monte ore annuale personalizzato), ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;
b) a domanda (scaduta il 31 gennaio), gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017 e quindi gli studenti che:
- hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente
- hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi nel comportamento
- hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
- votazione non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.
c) ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:
i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna
istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le
valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
ii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’art. 20, comma 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.
Pubblicazione esiti scrutini
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, “ammesso” e “non ammesso” all’esame, compresi i crediti scolastici attribuiti, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. I voti per i candidati di cui sopra (sub i. e sub ii., Lombardia e province Trento e Bolzano) sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
Candidati in ospedale
Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, e per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:
a. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al
percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;
b. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.