Maturità canditati esterni, esami preliminari in presenza e prove nella sessione straordinaria. Requisiti ammissione

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Esami di stato scuola secondaria secondo grado candidati esterni 2019/20: requisiti, esami preliminari e prove.

Decreto

Il decreto legge dell’8 aprile 2020, che disciplina la conclusione dell’anno scolastico 2019/20, gli esami di Stato e l’avvio dell’a.s. 2020/21, prevede apposite misure per i candidati esterni.

Vediamo le misure del decreto dell’8 aprile, insieme a quelle previste dal D.lgs. 62/2017 non derogate (per il corrente anno scolastico) dal primo, in modo da ricostruire la cornice entro cui si svolgeranno gli esami di Stato di II grado dei summenzionati canditati.

Requisiti

1. Sono ammessi agli esami di Maturità i candidati esterni che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Sono stati invece derogati dal decreto dell’8 aprile i seguenti requisiti:

  • partecipazione alla prova Invalsi;
  • svolgimento attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro (oggi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

I candidati esterni, dunque, per essere ammessi all’esame di Maturità, devono possedere i requisiti di cui al punto 1 ma non quelli di cui al punto 2.

Esame preliminare

I candidati esterni, che non sono in possesso della promozione all’ultima classe, sostengono, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, comprese quelle relative all’ultimo anno di corso.

Sostengono l’esame preliminare anche i candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale ultimo anno.

L’esame preliminare è superato conseguendo una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe innanzi al quale sostengono l’esame preliminare (ossia il consiglio di classe dell’istituto, statale o paritario, collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato), sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Il decreto dell’8 aprile 2020 (articolo 1/7), riguardo agli esami preliminari, prevede che gli stessi siano sostenuti dai canditati esterni in presenza al termine dell’emergenza epidemiologica attualmente in atto. 

Tempistica e prove d’esame

Gli esami di Maturità – prevede il decreto dell’8 aprile 2020 (articolo 1/7) – sono sostenuti dai candidati esterni nel corso della sessione straordinaria (che si svolge in genere nel mese di settembre), quindi sempre in presenza, diversamente da quanto previsto per i candidati interni nel caso in cui non si rientri a scuola entro il 18 maggio (cosa ormai quasi certa, se non certa del tutto).

Quanto alle prove d’esame, invece, saranno le medesime di quelle svolte dagli interni, come leggiamo sempre nel decreto dell’8 aprile 2020:

La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

Quindi:

  •  in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020, l’ordinanza del Ministro disciplina le prove, prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, al fine di renderla coerente con le attività didattiche effettivamente svolte sulle specifiche discipline di indirizzo nel corso dell’anno scolastico.
  • in caso di mancato rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 l’ordinanza del Ministro deve prevedere l’eliminazione delle prove scritte d’esame e la sostituzione delle stesse con un unico colloquio, stabilendone contenuti, modalità e punteggio.

Ricordiamo che le commissioni d’esame saranno composte da soli commissari interni con presidente esterno.

N.B. Il Decreto Scuola, a partire da giovedì 16 aprile, sarà esaminato in Commissione Cultura al Senato. Durante l’iter parlamentare potrebbe subire delle modifiche.

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