Maturità 2025, novità requisiti: studenti non ammessi con meno di 6 nel comportamento. MIM chiarisce: nulla cambia sulla valutazione delle discipline. NOTA

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Pubblicata l’ordinanza n. 67 del 31 marzo che disciplina lo svolgimento dell’esame di Maturità per l’anno scolastico 2024/25. Le prove iniziano il 18 giugno con italiano. Da quest’anno due importanti novità tra i requisiti di ammissione: lo svolgimento dei PCTO e il voto nel comportamento.

Resta confermato il requisito Invalsi: per essere ammessi è necessario aver svolto le prove, a prescindere dai risultati dei test.

Importante novità sul voto in condotta, derivante dalle legge 150/2024: per essere ammessi all’esame bisogna avere almeno 6 nel comportamento.

Elaborato per chi ha 6 nel comportamento: novità

Gli studenti che hanno 6 nel comportamento devono portare un elaborato assegnato dal consiglio di classe.

L’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale verrà trattato durante il colloquio.

La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale.

L’assegnazione dell’elaborato viene comunicata al candidato entro il giorno successivo a quello in cui c’è stato lo scrutinio, tramite comunicazione nell’area
riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

Requisiti candidati interni

Per essere ammessi all’esame di Maturità 2025 (articolo 3 dell’OM) è necessario aver frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie con:

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122;
  • partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove Invalsi;
  • svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Sono inoltre ammessi gli studenti che intendono avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017, nella Regione Lombardia, sono ammessi gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, co. 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Miur e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, co. 6, coerente con il percorso seguito.

Sempre ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs 62/2017, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono ammessi gli studenti che hanno conseguito il diploma
professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, che hanno positivamente frequentato il corso annuale e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato
quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.

Chiarimenti Ministero

Con nota del 3 aprile il Ministero ha chiarito che, per quanto attiene la valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dunque sono ammessi all’esame i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6.

Soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.

Nota

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