Maturità 2025, PCTO requisito di ammissione: DECRETO con i criteri per il riconoscimento (candidati esami idoneità ed esterni)

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Pubblicato il decreto n. 226 del 12 novembre 2024 che definisce i criteri per il riconoscimento dei PCTO ai fini dell’ammissione all’esame di Maturità, così come previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera c) e dall’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

Il decreto definisce i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso e dei candidati esterni.

Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.

Candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso

I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione della domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneità, documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO.

I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:

  • il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
  • l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
  • eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.

Le disposizioni previste valgono, per quanto compatibili, anche per i candidati agli esami integrativi ed anche agli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Candidati esterni agli esami di Stato

Per i candidati esterni l’ammissione all’esame di Stato è subordinata allo svolgimento di PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO.

Per la validità del percorso del candidato, le attività devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.

DECRETO

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