Maturità 2024, domande tardive dal 1° dicembre al 31 gennaio

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Scadono domani 30 novembre i termini, per candidati interni, esterni e detenuti, per presentare domanda di partecipazione agli esami di Maturità nel 2024. La prima prova si svolgerà il 19 giugno. Da venerdì 1 dicembre al 31 gennaio c’è la possibilità di presentare eventuali domande tardive.

Nella nota del 12 ottobre, con cui vengono fornite le indicazioni per la presentazione delle domande, si specifica che le domande tardive possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2024.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2024, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico.

Viene precisato che il termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2024 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2024.

I candidati esterni presentano domanda online nella sezione dedicata

Chi può partecipare all’esame di Stato in qualità di candidato esterno? (FAQ Ministero)

Per partecipare all’esame di Stato in qualità di candidato esterno devi rientrare in uno dei seguenti casi:

a) compiere 19 anni nel 2024 e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di istruzione

b) avere il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età

c) avere conseguito il titolo previsto al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o avere il diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo 226 del 2005;

d) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Se sei uno studente delle classi antecedenti l’ultima e possiedi i requisiti di cui alle lettere a) o b), devi aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

Se ti stai candidando all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale, non hai l’obbligo di presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Tutte le scadenze:

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