Maturità 2023, svolgimento prova Invalsi obbligatorio per ammissione agli Esami? Non è scontato, cosa sappiamo
Maturità 2023: l’annuncio in una intervista del 29 dicembre 2022 da parte del Ministro dell’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara di un ritorno alle modalità di esame pre pandemia, quelle previste dal Decreto Legislativo 62/2017 ha immediatamente riportato l’attenzione ad un argomento molto dibattuto ma che in questi anni non ha più trovato spazio in quanto derogata, ossia lo svolgimento obbligatorio della prova Invalsi come requisito di ammissione agli esami. Cosa sappiamo ad oggi.
Gli unici due punti fermi sono:
- il Ministro Valditara vuol riportare lo svolgimento dell’esame alle modalità pre pandemia
- queste si riferiscono al Decreto legislativo 62/2017
Cosa prevede il Decreto legislativo 62/2017
Requisiti d’ammissione
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II grado, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto dell’insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- la partecipazione alle prove Invalsi [art. 13, comma 2, lettera b) del D.lgs. 62/2017];
- lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017]. Questo punto sta per essere derogato, per il 2022/23 nell’ambito del Milleproroghe 2023
Abbreviazione per merito
Oltre agli studenti del quinto anno, possono essere ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a domanda, gli alunni che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito, a condizione che:
- abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di II grado;
- abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo (classe II e III), senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Precisiamo che:
- le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative;
- l’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Partecipazione alle prove Invalsi: una vera novità
Dunque la partecipazione alle prove Invalsi, se il Decreto legislativo 62/2017 sarà ripreso in versione integrale (con unica deroga per i PCTO) sarà requisito di ammissione. E questo costituirebbe una novità assoluta, in quanto nei fatti questo punto del Decreto non è mai entrato in vigore.
L’unico esame di Stato svolto con le modalità del Decreto L.vo 62/2017 è stato infatti quello del 2018/19 ma esso conteneva già la deroga per prova Invalsi e PCTO (allora Alternanza scuola lavoro), rimandate al 2019/20. Il resto è storia.
Pertanto, per avere una visione certa di quali punti del Decreto Legislativo n. 62/2017, bisogna attendere le riflessioni del Ministro in merito.
Ci sono infatti punti del Decreto ormai assodati, quali il monte ore di presenza o l’ammissione con insufficienza in una disciplina, altri come quello della partecipazione alla prova Invalsi che necessitano di essere esplicitati per poterne avere conferma.
Date prove Invalsi
In ogni caso le prove Invalsi si svolgeranno secondo il calendario già predisposto e per la realizzazione delle quali le scuole sono già al lavoro
Per le classi V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)
Sessione ordinaria Classi Campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 2023
In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023
Sessione suppletiva: in via di definizione