Maturità 2023, per gli studenti con disabilità possibili prove alternative o tempi più lunghi per le prove scritte

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La maturità tornerà alla normalità, come previsto dalla legislazione (DLgs. 62/2017). La pandemia ha causato molte difficoltà per la scuola e per i giovani, che hanno dovuto adattare le modalità di svolgimento delle prove negli ultimi anni.

Ad eccezione di questo, i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) non saranno richiesti per l’ammissione all’esame, ma potrebbero essere oggetto di discussione durante il colloquio, se svolti. Al contrario, partecipare alle prove Invalsi (che non influiscono sulla valutazione) è un requisito necessario per essere ammessi all’esame.

L’ordinanza stabilisce disposizioni per gli studenti più vulnerabili: coloro che hanno disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali e che hanno frequentato corsi di istruzione in ospedali, strutture di cura o istituti penitenziari. Per gli studenti con disabilità, in particolare, la Commissione può prendere la decisione (in base alla gravità della disabilità) di svolgere prove alternative in più giorni o di concedere tempi più lunghi per le prove scritte, sulla base del rapporto del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico.

Alcune indicazioni

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in conformità all’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in base al piano educativo individualizzato (PEI). La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe riguardante le attività svolte, le valutazioni effettuate e l’assistenza prevista, predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativi-didattici previsti nel PEI.

Le prove d’esame, se di valore equipollente, determinano il conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Non viene fatta menzione dello svolgimento di prove equipollenti sul diploma. La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del consiglio di classe, previo parere della commissione.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in codice Braille per le scuole che lo richiedono per i candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille, possono essere richiesti ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico. Anche l’utilizzo di altri ausili idonei, normalmente utilizzati durante l’attività scolastica ordinaria, è autorizzato. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in conformità alle richieste delle singole scuole.

In casi eccezionali e debitamente documentati, è possibile richiedere, per le prove scritte per candidati ricoverati o presso case di reclusione, un apposito plico cartaceo tramite l’USR di riferimento. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico.

Il colloquio dei candidati con disabilità viene effettuato in conformità con le disposizioni previste dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 62 del 2017. La commissione sottopone a ciascun candidato una serie di materiali in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato, da cui inizia il colloquio. Le commissioni possono modificare, se necessario, le griglie di valutazione per le prove scritte e la prova orale, in conformità con il PEI.

Per gli studenti con disabilità che non svolgono prove d’esame equivalenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, verrà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del Decreto Legislativo 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte verrà registrato nel verbale e potrà essere calcolato automaticamente utilizzando l’applicativo “Commissione Web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Tuttavia, la menzione delle prove d’esame non equivalenti verrà inclusa solo nell’attestato e non sui tabelloni dell’istituto o nell’area documentale riservata del registro elettronico accessibile a tutti gli studenti della classe interessata.

Gli studenti che vengono ammessi dal consiglio di classe a seguire un percorso di studio conforme alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di una valutazione positiva durante lo scrutinio finale, riceveranno un credito scolastico per il terzultimo e penultimo anno, basato sulla votazione del PEI. Per lo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 11.

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