Maturità 2023, nomina docenti commissari interni: occhio alle situazioni di incompatibilità

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I consigli di classe, nell’ambito della designazione dei commissari interni delle commissioni degli esami di Maturità, devono prestare particolare attenzione alle situazioni di incompatibilità. Quali sono?

Commissioni d’esame

L’esame di Stato conclusivo a.s. 2022/23, come preannunciato dal Ministero con la nota del 30 dicembre 2022, si svolgerà secondo la normativa ordinaria, di cui al D.lgs. 62/2017. Conseguentemente, le commissioni tornano ad essere composte da tra membri esterni, tre interni ed un Presidente esterno.

Nello specifico, come leggiamo anche nell’OM n. 45/2023, in ciascuna scuola:

  • le commissioni d’esame sono costituite una ogni due classi;
  • ciascuna commissione è composta da un presidente esterno, tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

Domanda commissari esterni

Per partecipare agli esami di maturità, in qualità di commissari esterni, è necessario presentare domanda tramite Istanze Online, inoltrando il modello ES-1. La domanda, come leggiamo nel succitato Allegato 5, va inoltrata nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 5 aprile 2023Ecco chi è obbligato a presentare la predetta istanza e chi ne ha solo facoltà.

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Nomina commissari interni

commissari interni sono designati dai consigli di classe, sulla base di determinati criteri indicati nell’OM n. 45/2023. Ecco quali

La suddetta designazione, come leggiamo nell’Allegato 5 alla nota n. 9260 del 16 marzo 2023, è avvenuta entro il 29 marzo 2023.

Incompatibilità interni

Nella succitata nota del 16 marzo si sottolinea la necessità di evitare la designazione di commissari interni in situazione di incompatibilità:

Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.

Quali sono le situazioni di incompatibilità? La risposta è fornita dall’articolo 12, comma 2-lettera f), dell’OM 45/2023, ove leggiamo

f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione/classe.

Dunque, le situazioni di incompatibilità sono dovute a:

  • rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado con i candidati della classe/commissione;
  • rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati della classe/commissione.

L’OM prevede, comunque, possibili eccezioni ” … salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità”, senza tuttavia esplicitare quali potrebbero essere i predetti casi (ad esempio, quando nella scuola vi è un solo docente nominabile?). Nessuna indicazioni in merito, inoltre, è fornita dalla nota del 16 marzo.

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