Maturità 2023, istruzione degli adulti: le risposte del Ministero alle domande più frequenti

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Torna la maturità ad essere organizzato secondo le norme vigenti: ci saranno due prove scritte nazionali e un colloquio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha preparato una sezione con le FAQ, le risposte alle domande più frequenti riguardo specifici argomenti.

Spazio alle FAQ sull’istruzione per adulti con cinque risposte.

Nel percorso di secondo livello dell’istruzione degli adulti, se il patto formativo individuale (PFI) di uno studente prevede che il secondo periodo didattico venga fruito in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito solo al termine dell’intero periodo didattico. Ciò è stabilito dal CM n. 3 del 17.3.2016, paragrafo 3, costantemente richiamato nelle successive, e dall’OM n. 45 del 9.3.2023, articolo 11, comma 5.

Nel caso in cui uno studente, al termine del primo anno del secondo periodo didattico, abbia erroneamente ricevuto un credito, e decida di rimanere nella stessa scuola, l’istituto scolastico provvederà ad annullare l’attribuzione errata del credito e lo assegnerà solo al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se invece lo studente si è trasferito in un altro istituto e ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.

Nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, abbia ottenuto l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, e successivamente sia stato inserito nel secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti, si terrà conto dei voti conseguiti nel terzo anno del percorso “diurno” nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico. Sulla base della media di tale scrutinio finale, verrà assegnato un unico credito nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello.

Nel caso di uno studente che abbia già frequentato un corso serale di vecchio ordinamento e gli sia stato attribuito un credito distintamente per il terzo e il quarto anno, e che abbia successivamente interrotto gli studi per poi riprenderli in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento, i crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono considerati acquisiti.

Nel caso di uno studente che si è diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo, il credito relativo al terzo periodo didattico va sommato al credito già assegnato nel percorso “diurno”.

LE FAQ

  1. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno?
    No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell’intero periodo didattico (cfr. CM n. 3 del 17.3.2016, paragrafo 3, costantemente richiamata nelle successive, e OM n. 45 del 9.3.2023, articolo 11, comma 5).
  2. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere?
    Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.
  3. Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell’anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti?
    Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).
  4. Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia l’ordinamento precedente alla riforma introdotta dal DPR n. 263/2012 e applicata dall’a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?
    In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti.
  5. Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo?
    Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico.

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