Maturità 2023, docenti supplenti nominati commissari interni o esterni. Come procedere con i contratti

Il 21 giugno prossimo avranno inizio gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/23. Contratti supplenti nominati membri interni o esterni.
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Commissioni
Le commissioni dell’esame di Stato di II grado sono costituite una ogni due classi. Ciascuna commissione è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
I docenti supplenti possono essere stati individuati come:
- commissari interni (docenti con contratto al 30/06 ovvero al 31/08; potranno inoltre esserlo se si ritroveranno in servizio sino al termine delle lezioni);
- commissari esterni (docenti con contratto al 30/06 ovvero al 31/08).
Come procedere con i contratti (esclusi quelli al 31/08) dei suddetti supplenti ? Quando e per quale periodo vanno prorogati?
Analizziamo le diverse fattispecie che possono presentarsi, ivi compresa quella relativa al docente che rientra nell’articolo 37 del CCNL 2007.
Beneficiari art. 37 CCNL 2007
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL 2007, nel caso in cui il docente titolare rientri dopo il 30 aprile e sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni (compresi i giorni di sospensione dell’attività didattica), lo stesso titolare non rientra in classe e resta a disposizione della scuola (per svolgere supplenze o interventi educativo-didattici ovvero al altri compiti legati al funzionamento della scuola), mentre il supplente temporaneo, per ragioni di continuità didattica, resta in servizio nelle classi e svolgerà scrutini ed eventuali esami.
Il periodo di 150 giorni si riduce a 90 nel caso di classi terminali (come appunto le classi quinte della secondaria di secondo grado). Evidenziamo che nel computo dei predetti giorni rientrano anche quelli di sospensione delle attività didattiche (come ad esempio quelli delle vacanze di Natale e/o Pasqua), sebbene il titolare non sia formalmente assente o meglio non presenti alcuna giustificazione e risulti presente. Considerato che la ratio della norma è garantire la continuità didattica, questa viene interrotta soltanto dal rientro in classe del titolare e non dal suo rientro durante i citati periodi. Al riguardo citiamo un orientamento ARAN del 2016: Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
In definitiva, al docente con contratto di supplenza breve e saltuaria, che rientri nel summenzionato articolo 37, lo stesso contratto dovrà essere prorogato (quindi non dovrà presentare nessuna interruzione) sino al termine delle operazioni di scrutinio. Quanto alla partecipazione agli esami di maturità in qualità di commissario interno, lo stesso docente rientra nel caso di seguito descritto e relativo ai docenti in servizio sino al termine delle lezioni.
Docente con contratto al 30/06
Il Ministero, riguardo alla partecipazione agli esami di Stato di II grado del personale supplente con contratto al 30/06, ha fornito apposite indicazioni con la nota n. 14187 dell’11 luglio 2007. In base alle indicazioni fornite nella nota:
- ai supplenti con contratto al 30/06 (a prescindere dalla graduatoria da cui hanno ricevuto la nomina) spetta la proroga del predetto contratto ovvero di più contratti di cui siano contemporaneamente destinatari, sino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami;
- la proroga è effettuata dalle scuole stipulartici dei relativi contratti, anche se l’istituzione scolastica d’esame è differente da quella/e ove ha prestato servizio;
- la/e suddetta/e scuola/e daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale dell’avvenuta proroga, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.
In definitiva, al supplente (con contratto al 30/06), individuato come commissario d’esame (interno ovvero esterno), spetta la proroga del contratto sino all’ultimo giorno della sessione d’esame.
Supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni
La nota dell’11 luglio 2007 ha fornito indicazioni anche in merito ai supplenti temporanei in servizio sino al termine delle lezioni (fattispecie in cui rientrano anche i succitati docenti che fruiscono dell’art. 37 del CCNL 2007), individuati quali commissari interni nella medesima scuola. A tale personale spetta l’attribuzione di un nuovo contratto:
- per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente (per cui, se il precedente contratto era di nove ore, il nuovo non potrà essere che di nove ore);
- con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e come termine ultimo il giorno conclusivo della sessione d’esame;
- con oneri della retribuzione sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto sopra, ai docenti supplenti:
- con contratto al 30/06, individuati quali commissari interni o esterni, spetta proroga dello stesso contratto sino all’ultimo giorno della sessione d’esame;
- temporanei in servizio sino all’ultimo giorno di lezione, individuati quali commissari interni nella medesima scuola, spetta un nuovo contratto, per un numero di ore pari al precedente, che abbia come inizio il giorno della preliminare e come termine il giorno conclusivo della sessione d’esame.
La nota sopra citata, infine, fornisce indicazioni relative al personale che non rientra in nessuna delle sopra riportate fattispecie, ossia riguardanti il personale che abbia avuto lo status di supplente temporaneo o incluso semplicemente nelle graduatorie di supplenza. In pratica, si tratta di personale che non si trovi in servizio nemmeno sino al termine delle lezioni.
In caso di nomina del succitato personale (sia come interno che come esterno – ad esempio nel caso di sostituzione di componenti già designati), lo stesso va trattato quale personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione dl specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
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