Maturità 2023, cosa succede in caso di sostituzione di uno dei membri della Commissione?

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II 21 giugno al via l’esame di maturità con la prima prova scritta. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023.

Nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato, sono costituite commissioni d’esame, una per ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, per ciascuna delle due classi abbinate. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi.

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 19 giugno 2023 alle ore 8:30. Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione

La nomina dei commissari interni

I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, rispettando i seguenti criteri:

  • Deve essere designato tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Un docente con classe di concorso diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata può essere designato come commissario, a condizione che insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche non possono designare commissari per gli insegnamenti dei licei, degli istituti professionali e tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa, e per la disciplina Educazione civica.
  • Deve essere individuato nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline.
  • Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, un docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un massimo di due commissioni/classi appartenenti alla stessa commissione.
  • Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
  • I docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di rifiutare la designazione.
  • La nomina di commissari deve essere evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla
    commissione/classe.

Nel liceo musicale e nel liceo coreutico, per la seconda prova scritta, la commissione d’esame si avvale di personale esperto per la valutazione della parte relativa allo strumento musicale e alla esibizione individuale. Questi esperti, che possono essere docenti della scuola stessa, forniscono informazioni sulla valutazione, ma non partecipano all’assegnazione dei voti. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione durante una riunione plenaria e pubblicate online sull’albo della scuola e comunicate all’USR competente.

Per quanto riguarda gli studenti che hanno frequentato corsi di istruzione in ospedali o luoghi di cura per la maggior parte dei giorni rispetto alla classe di appartenenza, le commissioni d’esame sono composte da docenti della scuola in ospedale seguenti lo studente durante il periodo di degenza o cura. La componente esterna è formata dai docenti presenti nella commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà motivate e obiettive che verranno valutate dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che può anche integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante in una scuola vicina con lo stesso indirizzo di studio.

Nella Regione Lombardia, presso gli istituti professionali statali, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso possono essere presenti alle operazioni d’esame come osservatori, senza avere alcun potere d’intervento e senza comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I commissari interni designati dal consiglio di classe dell’istituto professionale operano anche per questo gruppo di candidati.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni d’esame di Stato relative al corso annuale sono nominate dalle Province autonome stesse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai criteri del protocollo di intesa.

Cosa succede in caso di sostituzione

Il presidente e i membri della commissione d’esame di Stato sono obbligati a partecipare ai lavori delle commissioni come parte delle loro responsabilità come dirigenti scolastici e docenti. È vietato rifiutare o abbandonare l’incarico, a meno che non vi siano motivi legittimi e documentati. In caso di necessità di sostituzioni, il dirigente scolastico sostituirà i membri interni, mentre l’Ufficio scolastico regionale sostituirà i presidenti e i membri esterni.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni rimarrà a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, garantendo comunque la presenza durante le prove scritte.

In caso di assenza temporanea (fino a un giorno) di un membro della commissione durante la correzione delle prove scritte, le operazioni d’esame possono continuare, purché sia garantita la presenza del presidente o del suo sostituto e almeno dei membri della prima e della seconda prova scritta.

In caso di assenza del presidente per un tempo non superiore a un giorno, le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione possono essere effettuate con la presenza del suo sostituto.

In caso di assenza temporanea dei membri della commissione per motivi documentati e accertati, essi devono essere sostituiti per la durata restante delle operazioni d’esame.

Calendario delle prove

– prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

– seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.

– terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;

Maturità 2023: crediti e voti

Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

  • massimo 40 punti per il credito scolastico
  • massimo 20 punti per il primo scritto
  • massimo 20 punti per il secondo scritto
  • massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti si otterrà il voto finale dell’Esame.

Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.

ORDINANZA [PDF]

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