Maturità 2022, tutte le info per alunni con disabilità
Come attribuire il credito scolastico agli alunni con disabilità ammessi a seguire un percorso conforme a quello ordinario solo nell’ultimo anno di corso?
Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo i differenti percorsi che possono seguire gli studenti con disabilità e le conseguenze derivanti dai medesimi nella scuola secondaria di secondo grado.
PEI differenziato e PEI semplificato
Come leggiamo nel DI n. 182/2020, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di PEI e introdotte nuove modalità di assegnazione delle risorse di sostegno, gli alunni con disabilità possono seguire percorsi diversi a seconda delle difficoltà riscontrate. Così nel PEI va indicato se l’alunno segue:
- un percorso ordinario (di solito nel caso di disabilità fisica; in questo caso si ha un PEI semplificato ovvero per obiettivi minimi);
- un percorso personalizzato con prove equipollenti (anche in questo caso si ha un PEI semplificato ovvero per obiettivi minimi);
- un percorso differenziato con prove non equipollenti (in questo caso si ha un PEI differenziato).
Nella scuola secondaria di secondo grado, gli alunni che seguono un percorso differenziato con prove non equipollenti non conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione (ossia il titolo di studio), ma un attestato di credito formativo.
E’ possibile passare, nell’ultimo anno di corso, da un percorso differenziato ad uno personalizzato con prove equipollenti?
Sì, il passaggio è previsto, come leggiamo anche nelle linee guida adottate con il succitato DI 182/2020, a condizione che l’alunno, in apposita sessione, superi prove integrative riguardanti le discipline e i rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato.
Attribuzione credito
Nel caso succitato, ossia di passaggio nell’ultimo anno di corso ad un percorso personalizzato con prove equipollenti, che permettono di conseguire il titolo di studio, come viene attribuito il credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta?
La risposta è fornita dall’articolo 24, comma 10, dell’OM n. 65/2022, che disciplina l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 (Maturità 2022, due prove scritte e orale. Meno peso alla seconda prova. Ecco ordinanza ministeriale. SCARICA PDF):
Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Il credito per il terzo e quarto anno, dunque, va attribuito sulla base delle votazioni conseguite dall’alunno e riferite al PEI, mentre per il quinto anno si applicano le disposizioni generali previste per tutti gli altri allievi.
Il credito, in definitiva, verrà attribuito per il terzo e per il quarto anno, sulla base della media dei voti conseguiti (anche se riferiti ad un PEI differenziato) in ciascuno dei predetti anni, cui poi sommare il credito assegnato per il quinto anno.
Ricordiamo che, per l’a.s. 2021/22, il punteggio complessivo previsto per il credito scolastico è pari a 50 punti e sarà attribuito nella maniera seguente:
- attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);
- conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi.
Per approfondire come avviene l’attribuzione del credito scolastico leggi “Maturità 2022, attribuzione e conversione credito scolastico. Come procedere”