Maturità 2022, requisiti d’ammissione: frequenza e voti non inferiori a sei. No Invalsi e PCTO

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L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato da un’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021. Requisiti d’ammissione candidati interni.

Esame 2021/22: prove e calendario

L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22 consiste in tre prove:

  1. prima prova scritta nazionale di italiano;
  2. seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
  3. un colloquio.

Questo il calendario delle operazioni d’esame:

  • 20 giugno 2022 ore 8.30: riunione plenaria della commissione;
  • 22 giugno 2022 dalle ore 8:30: prova scritta di italiano (durata della prova: sei ore);
  • 23 giugno 2022: seconda prova scritta (la durata della prova è indicata nei quadri di riferimento allegati al DM n. 769/2018. Qualora i predetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione. Se per ragioni organizzative non è possibile svolgere la prova nella medesima giornata del 23/06 per le due classi assegnate alla commissione, il Presidente può decidere di far svolgere la prova ad una delle due classi il 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni);
  • calendario dei colloqui: definito dalla commissione
  • 6 luglio 2022 dalle ore 8:30: prima prova scritta suppletiva;
  • 7 luglio 2022 (con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni): seconda prova scritta suppletiva.

Scrutinio finale

L’ammissione dei candidati interni all’esame di Maturità è deliberata dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, nel corso del quale si svolge la valutazione finale degli studenti e viene attribuito il credito scolastico.

Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Ricordiamo che, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.lgs. 297/94 (ad esempio: 5 membri del consiglio di classe votano per l’ammissione di un alunno e 5 votano per la non ammissione; il presidente è tra i votanti per l’ammissione; il candidato viene ammesso; nel verbale si inseriscono 10 voti, precisando per cosa ha votato il presidente).

Requisiti d’ammissione

L’articolo 3, comma 1, della bozza di OM prevede che siano ammessi all’esame di Maturità, in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di
scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs. 62/2017,  in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II grado, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche);
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto dell’insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Deroghe alla normativa ordinaria

Per il corrente anno scolastico, come si legge nel succitato articolo 3/1 lettera a) dell’OM, non costituiscono requisiti d’ammissione:

  • la partecipazione alle prove Invalsi, sebbene gli alunni le svolgano [art. 13, comma 2, lettera b) del D.lgs. 62/2017];
  • lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017].

Abbreviazione per merito

Oltre agli studenti del quinto anno, possono essere ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a domanda, gli alunni che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito, a condizione che: 

  • abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
  • abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di II grado;
  • abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo (classe II e III), senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Precisiamo che:

  • le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative;
  • l’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Pubblicazione esito scrutinio

Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati:

  • con la sola indicazione della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati;
  • solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Quanto ai voti in decimi relativi alle singole discipline sono riportati nel documento di valutazione e nell’area riservata del registro elettronico, cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

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