Maturità 2022: requisiti d’ammissione, credito scolastico, composizione commissione. FAQ

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022: ammissione, non ammissione, credito scolastico e commissione. FAQ
Ammissione/non ammissione
D. Quali sono i requisiti d’ammissione agli esami?
R. Sono ammessi all’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche);
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
D. Le prove nazionali Invalsi e i PCTO costituiscono requisito d’ammissione?
R. No, per il corrente anno scolastico, le prove Invalsi (sebbene si svolgano) e i PCTO (sebbene oggetto del colloquio) non costituiscono requisito d’ammissione all’esame.
D. Quando si può deliberare la non ammissione all’esame di Maturità?
R. Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline. La non ammissione è prevista nel caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi.
Credito scolastico
D. A quanti punti ammonta il credito scolastico, con il quale i candidati saranno ammessi all’esame di Stato?
R. Il credito scolastico ammonta a 50 punti.
D. Come avviene attribuito?
R. Ai fini dell’assegnazione del credito scolastico, si deve dapprima attribuire il credito per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. In pratica si procede in step:
- attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);
- conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi.
Commissione e sottocommissione
D. Com’è composta la commissione d’esame?
R. Le commissioni d’esame sono: costituite in numero di una ogni due classi; formate da sei commissari interni per ciascuna delle due classi (fermo restando che uno o più commissari possano essere individuati per entrambe le classi); articolate ciascuna in due sottocommissioni (una per ognuna delle due classi costituenti la commissione); presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica.
D. E’ prevista la partecipazione a distanza per i commissari?
R. Sì. L’OM n. 65/2022 prevede che il presidente della commissione dispone la partecipazione all’esame in video conferenza di uno o più commissari, a condizione che: gli interessati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica;
sia possibile garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte.
D. E’ previsto lo svolgimento dei lavori della commissione in video conferenza?
R. Sì, i lavori delle commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza per cause legate all’emergenza epidemiologica e se le disposizioni delle autorità competenti lo prevedano.
D. In caso di assenza di un componente la commissione a chi spetta la sostituzione? Come deve procedere?
R. La sostituzione di un componente la commissione spetta al dirigente scolastico della scuola sede d’esame, il quale procederà secondo il seguente ordine di priorità:
- individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d’esame;
- individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d’esame;
- individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
- individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
- nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti sulla base di quanto detto sopra, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
– docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
– docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
– docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.
D. A chi spetta l’eventuale sostituzione del presidente?
R. In tal caso, la sostituzione spetta all’USR competente.