Maturità 2022, Presidenti di commissione: ordine delle nomine e assegnazione d’ufficio

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Gli aspiranti presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 hanno presentato domanda entro il 12 aprile 2022. Ordine nomine, assegnazione sede, nomine d’ufficio e nomine al di fuori dell’elenco regionale.

Domande presidente

Gli aspiranti, ai fini della nomina in qualità di presidente di commissione dell’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, hanno presentato dal 24 marzo al 12 aprile 2022, due distinte domande:

  1. domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione (compilando su Istanze Online il modello ES-E);
  2. domanda di nomina in qualità di presidente di commissione (compilando su Istanze Online il modello ES-1).

Evidenziamo che la mancata presentazione dell’istanza di nomina come presidente (modello ES-1) preclude la partecipazione alla procedura di nomina, pur avendo presentato la domanda di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione (modello ES-E).

Nomine

I presidenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono nominati, attingendo dall’elenco regionale dei presidenti di commissione, dal dirigente preposto all’USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le nomine sono effettuate:

  • secondo le fasi territoriali di nomina di cui all’articolo 7 del DM n. 183/2019;
  • in base ai criteri di cui all’articolo 4 del DM n. 183/2019;
  • in base alle preferenze di cui all’articolo 9 del DM n. 183/19, secondo cui la:

– la preferenza nella nomina dei presidenti, a parità di situazione (quindi tra aspiranti appartenenti alla stessa categoria) e nell’ ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall’anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è data dall’anzianità anagrafica.

Le nomine sono subordinate all’inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali
ostative all’incarico, di cui agli articoli 13 e 14 del DM n. 183/2019

Ordine nomine

Le nomine degli aspiranti, attingendo dal summenzionato elenco regionale, avvengono nel seguente ordine di precedenza (art. 4 DM 183/19):

– dirigenti scolastici tenuti a presentare domanda:

1. dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili;

– personale che ha facoltà di presentare domanda:

2. dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

3. docenti di ruolo in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di  secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

4. docenti di ruolo in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;

5. docenti di ruolo in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. n. 165/2001;

6. docenti di ruolo in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

7. docenti di ruolo in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

8. dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

9. dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;

10. docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Fasi territoriali di nomina: assegnazione sede

Nel rispetto dell’ordine di nomina sopra indicato, i presidenti sono assegnati in una delle preferenze espresse e poi, qualora non sia possibile soddisfarli nelle predette preferenze, sono assegnati d’ufficio.

Nello specifico, si seguono le seguenti fasi territoriali di nomina, ossia il seguente ordine di priorità discendente (articolo 7 DM 183/19):

  • nell’ambito del comune di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse;
  • nell’ ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse;
  • nel comune di servizio o residenza, d’ufficio;
  • nella provincia di servizio o residenza, d’ufficio.

Precisiamo che:

  1. prima si procede alle nomine su preferenze e poi d’ufficio dei dirigenti che sono tenuti a presentare domanda (vedi  punto 1 del paragrafo precedente); successivamente si passa alla nomina del personale che ha facoltà di presentare istanza (punti 2-10 riportati nel paragrafo precedente) procedendo alle nomine sempre prima su preferenze e poi d’ufficio;
  2. è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio o residenza;
  3. le nomine d’ufficio sono effettuate considerando l’eventuale opzione di gradimento, espressa dall’aspirante, tra il comune di servizio e quello di residenza, e seguendo l’ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti provinciali del personale della scuola. In assenza dell’opzione di gradimento, si procede a partire dal comune di servizio (in sostanza, si cerca di nominare partendo dal comune di servizio o residenza, per poi passare ai comuni viciniori, assegnando la prima sede con disponibilità);
  4. nelle province con non più di quattro distretti, esaurite le succitate fasi territoriali di nomina del personale sopra elencato (paragrafo “Ordine nomine”), qualora non sia possibile nominare i presidenti di tutte le commissioni, si procede alla nomina d’ufficio dei presidenti anche nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 dell’OM 66/22 (in base al quale la nomina è preclusa nelle istituzioni scolastiche del distretto scolastico della sede di servizio, eccetto che per il caso in esame);
  5. in caso di impossibilità di formare le commissioni, l’USR può nominare d’ufficio anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo conto delle minori distanze di percorrenza.

Nomine fuori dall’elenco regionale

In caso di esaurimento dell’elenco regionale, l’USR procede:

  • alla nomina del personale non inserito nel predetto elenco e che non abbia presentato domanda, a condizione che rientri tra le categorie indicate nell’articolo 4 del DM 183/2019 (il personale riportato nel precedente paragrafo “Ordine nomine”);
  • in subordine (quindi se non si riesce a nominare tutti i presidenti delle commissioni, anche ricorrendo a quanto detto sopra), l’USR acquisisce le domande:

– dei docenti, di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sopra riportati (paragrafo “Ordine nomine”), prescindendo dal requisito dei 10 anni di ruolo, purché confermati in ruolo e non impegnati negli esami in qualità di commissari interni;

– di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di ruolo ovvero di tipo A e B.

Qualora non si riesca a coprire il fabbisogno nemmeno con le nomine sopra citate, l’USR:

  • procede all’assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:

– commissione istituita presso la medesima istituzione scolastica;

– commissione istituita presso le istituzioni scolastiche viciniori;

[la procedura di nomina, di cui al punto tre sopra riportato, può essere anteposta a quella, di cui al sopra riportato punto 2, su disposizione del dirigente preposto all’USR in riferimento alle specifiche situazioni]

  • in subordine, è autorizzato a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

Per le nomine sopra riportate si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o  città, fermo restando quello relativo alla nomina presso l’istituzione scolastica di servizio.

Sintesi nomine da elenco regionale e fuori elenco

In sintesi le nomine dei presidenti di commissione avvengono, secondo i criteri, l’ordine di precedenza e le fasi sopra riportate:

  1. attingendo dall’elenco regionale dei presidenti di commissione (prima i dirigenti scolastici tenuti a presentare domanda e poi il personale che ne ha facoltà);
  2. in subordine, attingendo al di fuori dell’elenco regionale dei presidenti di commissione (personale non inserito nell’elenco e che non ha presentato domanda, purché rientri tra le categorie di personale di cui all’art. 4 del DM 183/19 (vedi paragrafo “Ordine nomine”);
  3. in subordine, acquisendo le domande dei docenti che rientrano tra le categorie di personale di cui all’art. 4 del DM 183/19 (vedi paragrafo “Ordine nomine” n. 3-7), ma prescindendo dal requisito dei 10 di ruolo, e le istanze di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di ruolo ovvero di tipo A e B;
  4. in subordine, procedendo all’assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione (tale procedura, su disposizione dell’USR, può essere anteposta a quella di cui al precedente punto 3);
  5. in subordine ricorrendo a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

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