Maturità 2022, documento 15 maggio e privacy. Dati personali alunni vanno riportati?

I consigli delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado redigono, entro il 15 maggio, il documento del consiglio di classe, in cui è descritto il percorso seguito dagli studenti. Dati personali alunni: vanno inseriti?
Esame 2021/22
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. Maturità 2022, due prove scritte e orale. Meno peso alla seconda prova. Ecco ordinanza ministeriale. SCARICA PDF
L’esame consiste in tre prove:
- prima prova scritta nazionale di italiano;
- seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
- un colloquio.
Documento del 15 maggio
Il documento, che il consiglio di classe deve predisporre entro il 15 maggio 2022, esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Dati personali alunni
L’articolo 10, comma 2, dell’OM 65/2022, riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni, rinvia alla nota del Garante della privacy del 21 marzo 2017, che fornisce apposite indicazioni in materia.
Nella nota si richiamano (oltre alla normativa di riferimento) i principi che stanno alla base del trattamento dei dati personali, ossia i principi di:
- necessità, in base al quale ciascun titolare è tenuto ad escludere trattamenti di dati personali, allorquando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi oppure tramite opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. In altre termini, i dati personali dovrebbero essere trattati, soltanto se le finalità del trattamento non siano conseguibili con altri mezzi;
- proporzionalità, in base al quale risulta essere illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla
finalità; si intendono dati eccedenti quelli in assenza dei quali il titolare del trattamento riesce comunque a conseguire gli obiettivi prefissati.
Richiamati i sopra riportati principi, nella nota del Garante si forniscono indicazioni apposite relative al documento del 15 maggio.
Considerata la natura del documento succitato, la cui finalità è quella di descrivere il percorso della classe, ai fini dello svolgimento dell’esame e della predisposizione delle prove (materiali per il colloquio e, per l’a.s. 2021/22, la seconda prova scritta), prescindendo dunque dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti.
Evidenziamo che nella nota del Garante non si fa riferimento agli eventuali casi in cui nella classe siano presenti alunni con disabilità relativamente ai quali nel documento si riporta il percorso seguito dallo studente (percorso ordinario, percorso semplificato con obiettivi minimi ovvero differenziato). In tal caso, dovrebbe subentrare il principio di necessità sopra richiamato.