Maturità 2022, da oggi 24 marzo al 12 aprile domande Presidente commissione. Chi deve e chi può, requisiti
Gli aspiranti presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ai fini della nomina, presentano due distinte istanze. Quali sono, come e quando vanno inviate.
Elenchi presidenti commissione
L’articolo 3 del DM n. 183/2019, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 16/5 del D.lgs. 62/2017, ha disciplinato la formazione, presso ciascun USR, dell’elenco regionale dei presidenti di commissione, da cui attingere per le nomine.
Chi deve presentare domanda
Sono tenuti a presentare domanda di inserimento negli elenchi dei presidenti di commissione i dirigenti scolastici in servizio preposti a:
- istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado;
- istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- convitti nazionali ed educandati femminili.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda (quindi si tratta di una facoltà e non di un obbligo) di inserimento negli elenchi dei presidenti di commissione:
- i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992;
- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;
- i docenti di ruolo in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti di ruolo in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. n. 165/2001;
- i docenti di ruolo in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- i docenti di ruolo in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Evidenziamo che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti di cui ai punti precedenti (3, 4, 5, 6, 7 e 10), è riferito al servizio di ruolo prestato complessivamente nella scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici.
Sempre in riferimento ai succitati docenti, l’OM n. 66/2022 precisa che possono presentare domanda di inserimento negli elenchi dei presidenti di commissione anche:
- i docenti a tempo parziale (considerati a tempo pieno per il periodo di effettiva partecipazione all’esame);
- i docenti-tecnico pratici in servizio di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno in servizio di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (non possono presentare l’istanza i docenti di sostegno che hanno seguito, durante il corrente anno scolastico, candidati con disabilità partecipanti all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame);
- i docenti in servizio di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;
- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Domanda inserimenti elenchi e di nomina
Come detto all’inizio, ai fini della nomina, gli aspiranti presidenti presentano due distinte domanda, nell’ordine:
- domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione;
- domanda di nomina.
La domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione è presentata, tramite Istanze Online, compilando il modello ES-E, dal 24 marzo al 12 aprile.
La domanda di nomina in qualità di presidente di commissione è presentata, tramite Istanze Online, compilando il modello ES-1, dal 24 marzo al 12 aprile.
Gli interessati, dunque, presentano prima il il modello ES-E e poi (Immediatamente dopo, leggiamo nell’OM 66/2022) il modello ES-1.