Maturità 2022, bozza ordinanza: va sistemata stortura su punteggio integrativo. Lettera
inviata da Pina Angelo, docente in pensione di scuola secondaria di secondo grado, che ha svolto per molti anni l’incarico di presidente di commissione d’esami di Stato – Senza entrare nel merito delle scelte operate dal Ministro (due prove scritte più colloquio, 50 punti al credito scolastico, 50 punti alle prove d’esame) volevo solo segnalare la stortura nell’assegnazione del punteggio integrativo prevista dall’articolo 16 comma 8 lettera c) dello schema di O.M.
Il servizio studi del Senato della Repubblica ha predisposto un ampio dossier sullo schema di Ordinanza ministeriale citato e in particolare, a commento della parte dell’articolo 28 dedicata al punteggio integrativo ha scritto:
“Alla sottocommissione è attribuita la facoltà di integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti “sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c)”, del presente provvedimento.
Al riguardo, si ricorda che la richiamata lettera c) stabilisce che tale facoltà è attivabile ove il candidato “abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti”.
La condizione da ultimo richiamata corrisponde alla disciplina prevista in via ordinaria dal d.lgs. 62/2017. Tale facoltà, in via ordinaria, si fonda sulla ratio di premiare gli studenti che si siano distinti nell’ambito sia del profitto scolastico (in quanto si richiede di aver conseguito un credito pari ad almeno trenta punti sui quaranta totali) sia delle prove finali (in quanto si richiedono “almeno” cinquanta punti sui sessanta totali).
La previsione, nel differente contesto normativo definito dal presente provvedimento, pare non tener conto della richiamata rimodulazione dei punteggi con cui si è inteso valorizzare ancor di più il credito formativo e ridurre il peso delle prove scritte.
Il punteggio integrativo, come disciplinato nella presente ordinanza, non pare più conforme alla ratio iniziale, bensì ad assicurare un punteggio aggiuntivo esclusivamente a coloro che abbiano conseguito il punteggio massimo nelle prove d’esame (ovvero cinquanta punti su cinquanta), a condizione che abbiano un credito formativo almeno di poco superiore alla sufficienza (trenta punti su cinquanta).
Si valuti l’opportunità di un approfondimento, con particolare riferimento alla modifica della disciplina del punteggio integrativo che tenga conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dalla presente ordinanza.”
Nel parere della VII Commissione della Camera dei Deputati (2 marzo 2022) nulla si dice rispetto all’attribuzione del punteggio integrativo.
Nell’anno scolastico 2018/2019 i 100 punti del punteggio finale erano così suddivisi:
CREDITO SCOLASTICO PROVE D’ESAME (due scritti e colloquio)
40 PUNTI 60 PUNTI
Il punteggio integrativo poteva essere attivato in presenza di un credito scolastico di almeno 30 punti e di un risultato nelle prove d’esame di almeno 50 punti.
Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 i 100 punti erano così suddivisi:
CREDITO SCOLASTICO PROVE D’ESAME (solo colloquio)
60 PUNTI 40 PUNTI
Il punteggio integrativo poteva essere attivato in presenza di un credito scolastico di almeno 50 punti e di un risultato nelle prove d’esame di almeno 30 punti.
Quest’anno scolastico 2021/2022 i 100 punti saranno così suddivisi:
CREDITO SCOLASTICO PROVE D’ESAME (due scritti e colloquio)
50 PUNTI 50 PUNTI
Attualmente lo schema di O.M. prevede che Il punteggio integrativo possa essere attivato in presenza di un credito scolastico di almeno 30 punti e di un risultato nelle prove d’esame di almeno 50 punti.
Il punteggio integrativo, in coerenza con quanto si è sempre fatto negli anni precedenti, dovrebbe invece essere attivato in presenza di un credito scolastico di almeno 40 punti e di un risultato nelle prove d’esame di almeno 40 punti.
La prossima settimana si riunirà la VII Commissione Istruzione pubblica, Beni culturali del Senato della Repubblica.
Spero che almeno la commissione del Senato voglia sanare questa stortura dovuta probabilmente a una banale dimenticanza dell’estensore dello schema di O.M. (non si è ricordato di modificare anche l’articolo 16 comma 8 lettera c).
Grazie per l’attenzione.