Maturità 2022 alunni con DSA, strumenti compensativi e dispensativi. Diploma o credito formativo

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Come svolgono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione i candidati con disturbi specifici d’apprendimento (DSA) certificati?

Esame di Stato 2021/22

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1/956 della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

Maturità 2022, due prove scritte e orale. Meno peso alla seconda prova. Ecco ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

L’esame, secondo quanto disposto dall’ordinanza ministeriale, consiste in tre prove:

  1. prima prova scritta nazionale di italiano;
  2. seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
  3. un colloquio.

Ammissione

Gli studenti con DSA sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto disposto dall’articolo 3 della suddetta OM e sulla base del Piano didattico personalizzato (PDP).

Leggi qui per i requisiti di ammissione

Svolgimento prove

Gli alunni con DSA sostengono le summenzionate tre prove d’esame, come tutti gli altri candidati, avvalendosi degli eventuali strumenti compensativi utilizzati nel corso dell’anno scolastico.

La sottocommissione, sulla base del PDP e delle informazioni fornite dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove, prevedendo al riguardo:

  • l’uso degli strumenti compensativi previsti dal PDP;
  • tempi più lunghi;
  • l’uso di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”;
  • la lettura dei testi delle prove da un componente la commissione;
  • la trascrizione del testo su supporto informatico, per i candidati che fanno uso della sintesi vocale.

Valutazione prove

Alle prove è attribuito il punteggio previsto dall’OM, ossia:

  • 15 punti prova scritta di italiano;
  • 10 punti seconda prova scritta (o prova orale sostitutiva – vedi di seguito);
  • 25 punti colloquio.

La sottocommissione, ove necessario, adatta al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione del colloquio di cui all’allegato A all’OM.

Candidati dispensati dalle prove scritte di lingua straniera

I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, nel caso in cui quest’ultima sia oggetto di seconda prova scritta, sostengono una prova orale sostitutiva.

La commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.

La prova deve svolgersi il giorno destinato alla seconda prova scritta, al termine della stessa, oppure in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle medesime prove orali sostitutive delle prove scritte.

Candidati dispensati dall’insegnamento delle lingue straniere

I candidati con DSA, dispensati dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e e che pertanto hanno seguito un percorso didattico differenziato, sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie.

Diploma o attestato di credito formativo

I candidati:

  • che sostengono le prove d’esame avvalendosi di strumenti compensativi, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione (nel diploma non viene fatta menzione dell’uso degli strumenti predetti);
  • che sostengono la prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione (nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera);
  • dispensati dall’insegnamento della lingua straniera e che sostengono prove differenziate, non conseguono il diploma ma un attestato di credito formativo (il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento).

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