Maturità 2022, alunni con disabilità e con DSA: ammissione, prove, conseguimento diploma. FAQ

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L’esame di Stato conclusivo del secondo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022. Esame alunni con disabilità e con DSA certificati. FAQ

Maturità 2022, due prove scritte e orale. Meno peso alla seconda prova. Ecco ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

FAQ

Alunni con disabilità 

D. Quali sono i requisiti di ammissione dei candidati con disabilità? 

R. I requisiti di ammissione dei candidati con disabilità certificata sono i medesimi di quelli degli altri candidati:

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica);
  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

D. In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una disciplina, l’alunno non viene ammesso?

R. Non necessariamente. Il consiglio di classe, infatti, con adeguata motivazione, può deliberare l’ammissione all’esame dell’allievo.

D. Quali prove sostengono i candidati con disabilità? 

R. I candidati con disabilità svolgono:

  • le stesse prove degli altri candidati qualora seguano la programmazione ordinaria (ciò in genere riguarda gli alunni con disabilità fisica);
  • prove equipollenti (cioè dello stesso valore di quelle sostenute dagli altri candidati);
  • prove non equipollenti.

D. Chi stabilisce le prove che i candidati con disabilità devono sostenere?

R. La competenza è del consiglio di classe, che decide in base al piano educativo individualizzato (PEI). Nel PEI, infatti, è indicata la programmazione seguita dall’alunno (differenziata ovvero personalizzata con prove equipollenti) con le conseguenti prove equipollenti o meno dalla medesima previste.

D. In caso di prove equipollenti ovvero non equipollenti, chi le predispone?

R. Le prove sono predisposte dalla sottocommissione in coerenza con quanto stabilito dal consiglio di classe e riportato nel documento del medesimo (consiglio di classe). A tal fine, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico, quali il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente.

D. Chi nomina il docente di sostegno?

R. Il docente di sostegno (come le eventuali altre figure che hanno supportato l’alunno nel corso dell’anno) è nominato dal presidente della commissione, sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

D. E’ possibile assegnare tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte?

R. Sì, è possibile, senza che ciò comporti, di norma, un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

D. I candidati con disabilità possono sostenere il colloquio in videoconferenza? 

R. Sì, è il consiglio di classe, sentita la famiglia e in riferimento al PEI, a stabilire se l’alunno debba svolgere o meno il colloquio a distanza, considerando se la prova orale in presenza risulti inopportuna o di difficile attuazione, anche per l’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza.

D. Qualora la necessità di svolgere il colloquio a distanza emerga dopo l’insediamento della commissione, come si deve procedere?

R. In questo caso la decisione di far svolgere o meno il colloquio a distanza spetta al presidente della commissione, sentita la sottocommissione.

D. Quali punteggi vanno attribuiti alle prove?

R. I punteggi sono quelli previsti per tutti i candidati: max 15 punti per la prima prova scritta; max 10 punti per la seconda prova scritta; max 25 punti per il colloquio.

D. Quali griglie vanno utilizzate per la valutazione delle prove scritte e del colloquio?

R. La sottocommissione, ove necessario, adatta al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione del colloquio di cui all’allegato A all’OM.

D. Quali conseguenze ha lo svolgimento di prove equipollenti o non equipollenti?

R. I candidati con disabilità che sostengono:

  • prove equipollenti conseguono il titolo di studio (il diploma) conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
  • prove non equipollenti non conseguono il suddetto titolo di studio, ma un attestato di credito formativo.

D. Il voto finale da cosa scaturisce? 

R. Il voto finale scaturisce dalla somma dei punteggi relativi a: credito scolastico (max 50 punti), prima prova scritta (max 15 punti), seconda prova scritta (max 10 punti), colloquio (max 25 punti).

D. Nel caso un candidato con disabilità sia passato nell’ultimo anno di corso da una programmazione differenziata con prove non equipollenti ad una programmazione personalizzata con prove equipollenti, come si attribuisce il credito scolastico relativo alla classe terza e alla classe quarta?

R. Il credito è attribuito per il terzo e per il quarto anno sulla base della media dei voti conseguiti (anche se riferiti ad un PEI differenziato) in ciascuno dei predetti anni, cui poi sommare il credito assegnato per il quinto anno, secondo le disposizioni generali previste per tutti gli altri allievi. Approfondisci

Alunni con DSA 

D. Quali sono i requisiti d’ammissione per gli alunni con DSA certificati?

R. R. I requisiti di ammissione dei candidati con DSA sono i medesimi di quelli degli altri candidati (vedi sopra).

D. Nello svolgimento delle prove scritte di quali ausili possono avvalersi gli alunni con DSA? 

R. La sottocommissione, sulla base del PDP e delle informazioni fornite dal consiglio di classe, può prevedere i seguenti ausili:

  • uso degli strumenti compensativi previsti dal PDP;
  • tempi di svolgimento più lunghi;
  • uso di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove registrati in formati “mp3”;
  • lettura dei testi delle prove da un componente la commissione;
  • trascrizione del testo su supporto informatico, per i candidati che fanno uso della sintesi vocale.

D. Qualora la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, i candidati dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, devono comunque sostenerla? 

R. No, sostengono una prova orale sostitutiva.

D. Lo svolgimento della prova orale sostitutiva è ostativa ai fini del conseguimento del diploma? 

R. No, i candidati che sostengono la prova orale sostitutiva, conseguono comunque il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa della prova scritta di lingue.

D. I candidati dispensati dall’insegnamento delle lingue straniere conseguono il diploma?

R. I candidati, dispensati dall’insegnamento delle lingue straniere, avendo seguito un percorso differenziato, non conseguono il diploma ma un attestato di credito formativo.

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