Maturità 2022, allarme presidenti di commissione: il 15% ancora non è stato trovato. A scoraggiare le candidature compensi troppo bassi

Allarme per i presidenti di commissione degli Esami di Stato. In diverse realtà manca il presidente di commissione che, come è noto, è esterno. Negli elenchi pubblicati figurano dirigenti scolastici e docenti della scuola superiore con almeno 10 anni di anzianità.
Le carenze più vistose, segnala La Repubblica, riguardano la Lombardia, alla ricerca di 540 presidenti, e l’Emilia-Romagna, con un deficit di circa 230 presidenti. Anche regioni dell’Italia centrale, come Lazio e Toscana, sono in sofferenza. Nel primo caso le commissioni da completare sono 280, il 21% del totale, nel secondo caso 135.
A scoraggiare le candidature è anche il compenso previsto, circa 1000 euro netti. Se non si dovessero trovare abbastanza volontari, gli uffici periferici potrebbero assegnare due commissioni, quattro classi, a uno stesso presidente.
Costituzione e nomina delle commissioni
La commissione per l’esame di Stato (esame di maturità) è l’organo giuridico preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine delle scuole superiori.
Obiettivo dell’esame è verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, sulle basi culturali generali nonché delle loro capacità critiche.
Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono una ogni due classi; sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Ogni classe ha dunque una sottocommissione composta ciascuna da sei commissari interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame.
Il presidente – uno ogni due classi, unico per due sottocommissioni – è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Quali docenti fanno parte della Commissione
I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Inoltre, nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, è nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato.
No commissario specifico per ed. civica: l’insegnamento è trasversale, interesserà tutte le discipline.
N.B. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.
Chi può rifiutare la nomina
I docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.
È evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
I compiti della Commissione
Il Presidente di commissione deve:
- orientare la commissione verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione
- promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni
- garantire la correttezza delle procedure
- essere presente nelle operazioni collegiali
I Commissari
- Correggono le prove d’esame scritte e attribuiscono collegialmente i punteggi
- preparano la seconda prova scritta
- Gestiscono lo svolgimento dei colloqui
- Svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi a tutte le procedure di esame
La normativa sui compensi
È il decreto interministeriale del 24 maggio 2007, cui è seguita la nota n. 7054 del 2 luglio 2007, a disciplinare e quantificare i compensi dei commissari e dei presidenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. Allegata al Decreto è la Tabella 1, dove sono indicate le quote dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta e agli esami preliminari.
Quota trasferta
Relativamente ai compensi riferiti alla trasferta, ricordiamo quanto di seguito indicato:
- gli stessi sono costituiti da una quota forfettaria determinata in base ai tempi di percorrenza tra la sede di servizio o residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d’esame; tra la sede di servizio e di residenza si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d’esame;
- per l’individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci, in vigore all’inizio delle operazioni d’esame. In caso di sedi d’esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza è dato dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Qualora manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.
Commissari in più commissioni
Ai commissari interni (come detto quest’anno sono tutti interni), operanti su più classi/commissioni, leggiamo nell’articolo 3 del suddetto DI, per ogni ulteriore classe, spetta il compenso forfettario riferito alla funzione (di cui alla Tabella 1- quadro A), attribuito ai medesimi per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi. Il compenso riferito alla trasferta, invece, resta unico.
La questione del pagamento dei commissari interni, di cui sopra, è stato oggetto di due note di chiarimento da parte del Ministero:
- nella nota n. 7321/2012 è stato sottolineato che il compenso aggiuntivo spetta soltanto nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi della medesima commissione;
- con la nota n. 4901/2014 il Ministero ha poi rettificato quanto detto con la nota del 2012, affermando che, con riferimento agli esami di Stato 2014, il compenso aggiuntivo compete per ogni ulteriore classe della stessa o di altra commissione. Pertanto, il compenso aggiuntivo spetta per ogni altra classe sia che si tratti di due commissioni diverse sia che si tratti della medesima commissione.
Un ulteriore chiarimento è giunto infine con la nota 5850/2015, ove leggiamo che al commissario interno che svolga la funzione su due classi della stessa commissione o su più commissioni viene attribuito un secondo ed unico compenso aggiuntivo relativo esclusivamente alla funzione.
Vicepresidente
Al commissario delegato a sostituire il presidente, il cosiddetto vicepresidente, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario.
Segretario
Sottolineiamo che nessun riconoscimento economico aggiuntivo è previsto per il segretario verbalizzante della sottocommissione che, nel corso dell’esame, potrebbe avere un carico di lavoro maggiore rispetto ai colleghi della commissione/sottocommissione. Siamo a conoscenza però di numerosi casi virtuosi in cui la redazione del verbale non è “fatto personale” del segretario e del Presidente ma c’è una collaborazione proficua.
Quota compensi
Questi, secondo quanto indicato nella succitata Tabella 1 – quadro A, i compensi legati alla funzione:
- Commissari (interni): euro 399,00 (più eventuali compensi aggiuntivi secondo quanto indicato nella note del 2014)
- Presidente: euro 1.249,00
- Vicepresidente: euro 399,00 (più il 10% del compenso previsto per la funzione di commissario)
Ai compensi suddetti va aggiunta la quota di compenso legata alla trasferta (Tabella 1 – quadro B).
Quota di trasferta:
- personale nominato, nel comune di servizio o residenza o fuori degli stessi, in sede d’esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: euro 171,00
- personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: euro 568,00
- personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: euro 908,00
- personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: euro 2.270,00
Evidenziamo che i sopra riportati compensi sono al lordo.
Ecco la Tabella 1:
Maturità 2022, mancano molti Presidenti per costituire le commissioni. Avviso MILANO