Maturità 2021 studenti con DSA, chi consegue il titolo e chi no. Strumenti compensativi o prova differenziata

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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, candidati con DSA: prova orale e strumenti compensativi; quando si consegue il titolo e quando l’attestato di credito formativo.

Esame 2020/21

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, come leggiamo nell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 , consiste in una sola prova orale.

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti.

L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

Ammissione studenti con DSA

Gli studenti con disturbi specifici d’apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di II grado sulla base del PDP (piano didattico personalizza), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della citata OM 53/21.

Qui i requisiti di ammissione

Prova d’esame

La prova d’esame, come detto prima, consiste in un solo colloquio articolato in quattro parti:

  1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 rispettivamente  per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali] il percorso di studio
  2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio
  3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
  4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1.

La sottocommissione, sulla base del PDP e degli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame, compreso l’uso di strumenti compensativi previsti dal predetto piano didattico personalizzato.

Rilascio titolo

Chi consegue il titolo 

Il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione viene rilasciato:

  • ai candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario e sostengono con esito positivo l’esame, pur con l’utilizzo di strumenti compensativi;
  • ai candidati con DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera e sostengono l’esame con esito positivo.

Le sottocommissioni, ove necessario, adattano al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B.

Nel diploma non viene fatta menzione dell’eventuale impiego di strumenti compensativi.

Chi non consegue il titolo 

Il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione non viene rilasciato ai candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato con l’esonero dall’insegnamento della lingua/e straniera/e.

Tali candidati, in sede di esame di Stato, sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, e ad essi verrà rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Dlgs 62/2017.

In tal caso, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video [SPECIALE]

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