Maturità 2021, indicazioni per gli studenti con disabilità [VIDEO]

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In attesa delle ordinanze sull’esame di Stato, inviate al CSPI nella giornata del 22 febbraio, emergono già diversi particolari sulla prossima maturità 2021. Sappiamo che le prove si svolgeranno il prossimo 16 giugno e che ci sarà una prova orale a partire da un elaborato che gli studenti dovranno consegnare entro il 31 maggio. Ecco le principali informazioni in merito all’esame previsto per gli studenti con disabilità.

In base a quanto si apprende, il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza comunque con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Inoltre, vengono acquisiti elementi, in accordo con la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

La prova d’esame, nel caso in cui avrà valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Bisogna specificare che nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

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Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame per gli studenti con disabilità, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Le sottocommissioni adattano, laddove sia necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, una prova d’esame non equipollente, sarà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

Bisogna specificare che il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

 

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