Maturità 2021, il 14 giugno la sostituzione commissari: cosa può fare il docente che usufruisce della 104

Lunedì 14 giugno alle ore 8.30, le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 si riuniranno in seduta plenaria, svolgendo gli adempimenti necessari che daranno il via ai colloqui d’esame, che saranno espletati a partire dal 16 giugno 2021. Un docente, che usufruisce dei benefici previsti dall’articolo 33 delle legge n. 104/92, può rifiutarsi di sostituire un collega-commissario assente?
Prima di rispondere al quesito suddetto, posto in redazione da un nostro lettore, ricordiamo in cosa consiste e come si articola l’esame di Maturità a.s. 2020/21.
Esame 2020/21
L’esame si svolge con prove (o meglio prova), requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.
L’esame consiste in una sola prova orale che si articola in:
- discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti il percorso di studi, realizzato dagli studenti in coerenza con l’argomento assegnato dal consiglio di classe;
- discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana;
- analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline;
- esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), se non trattata nell’elaborato di cui al punto 1.
Quesito
Questo il quesito posto in redazione:
Un docente, che usufruisce dei benefici previsti dall’articolo 33 delle legge n. 104/92, può essere chiamato a sostituire un collega-commissario assente? Se sì ,può rifiutarsi?
Per rispondere ricordiamo innanzitutto quanto disposto dal DM n. 54/2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ” relativamente alla designazione dei commissari.
L’articolo 5, comma 3, – lettera 3), del citato DM così prevede:
g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
La stessa previsione è richiamata nell’OM 53/2021 [articolo 12, comma 2, lettera e)].
I docenti, che usufruiscono dei benefici previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92, dunque, possono essere designati come commissari, pur avendo la facoltà di rifiutare.
Ritornando al quesito, evidenziamo che l’articolo 13 dell’OM n. 53/2021, disciplinante le eventuali sostituzioni dei componenti delle commissioni assenti, non prevede nulla riguardo ai docenti titolari dei benefici suddetti. Per analogia a quanto disposto ai fini della designazione, tuttavia, possiamo affermare che i docenti (naturalmente ci riferiamo ai titolari nella scuola sede d’esame) beneficiari della legge 104/92 (articolo 33) possono essere sì individuati per sostituire i colleghi assenti in sede d’esame, ma allo stesso tempo hanno facoltà di rinunciare.
Aggiungiamo inoltre che, qualora si ricorra alla graduatoria interna di istituto, i beneficiari della legge 104/92 (in quanto docenti con disabilità personale o che assistono un soggetto con disabilità) non possono nemmeno essere individuati per la sostituzione dei colleghi-commissari assenti, in quanto esclusi dalla predetta graduatoria.
Ricordiamo che la sostituzione dei commissari avviene ad opera del dirigente scolastico su comunicazione del presidente di commissione. La sostituzione va effettuata: dapprima individuando docenti della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine in servizio nella scuola; successivamente docenti supplenti della stessa disciplina del docente assente ovvero di disciplina affine; infine docenti di altra disciplina del consiglio di classe/sottocommissione ovvero in servizio nella scuola ovvero docenti supplenti. Approfondisci